Cassazione Penale, Sentenza n. 14772/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 07/06/2024 che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo a più condanne per reati in materia di stupefacenti: a) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi commessi tra il 2015 e il 2019 (sentenza Corte d'appello Bari 6/9/2022, definitiva 10/12/2022); b) reato commesso il 15/10/2021 (sentenza Corte d'appello Bari 16/1/2023, definitiva 1/6/2023); c) reato commesso il 19/4/2016 (sentenza G.I.P. 26/5/2017, definitiva 24/6/2017). Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. nonché vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso fondato su elementi sintomatici quali contiguità cronologica, stesso luogo (Modugno), medesime modalità esecutive, omogeneità dei reati e il fatto che il reato del 15/10/2021 sarebbe stato commesso nell'ambito di un programma delinquenziale già predisposto sin dall'adesione all'associazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in sede di esecuzione, il giudice deve valutare il contenuto delle sentenze di condanna e che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza di applicazione della continuazione. Elementi generici quali prossimità spazio-temporale o identità del bene giuridico leso sono neutrali e non sufficienti a dimostrare un progetto criminoso unitario. Nel caso concreto il G.I.P. aveva adeguatamente motivato che il fatto del 15/10/2021 costituiva un episodio autonomo e non programmabile ab origine rispetto all'associazione del 2015; inoltre i lunghi intervalli di tempo e i periodi di detenzione hanno natura interruttiva rispetto a un progetto unitario. Si è quindi confermata l'assenza del vincolo della continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come disciplina in sede di esecuzione per l'applicazione della continuazione; applicazione subordinata all'allegazione da parte del condannato di elementi specifici che dimostrino un progetto criminoso unitario
Regola sulla continuazione (cumulo e determinazione della pena): la Corte richiama che il meccanismo sanzionatorio non deve tradursi in un automatico beneficio per mero cumulo di reati senza prova di una programmazione unitaria
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti citata per qualificare il reato associativo oggetto delle condanne; la sua mera presenza non implica automaticamente la continuazione con reati successivi non programmabili ab origine
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sui reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, indicata per la qualificazione dei reati contestati; la coincidenza di fattispecie sostanziali non è di per sé elemento decisivo per la continuità
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede esecutiva l'onere probatorio non è spostato sul giudice: il condannato che invoca la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare un disegno criminoso unitario.
- La mera vicinanza temporale o geografica tra reati, o l'identità del bene giuridico leso, sono elementi neutri e non bastano a provare la continuazione; possono essere compatibili con una semplice inclinazione a delinquere.
- Eventi non prevedibili al momento della costituzione dell'associazione (circostanze contingenti, opportunità occasionale) escludono di regola che quei reati siano programmabili ab origine e quindi rientranti nella continuazione con il reato associativo.
- Intervalli temporali lunghi e periodi di detenzione o di esecuzione di misure restrittive possono interrompere un eventuale progetto criminoso e sono avversi alla configurazione della continuazione.
- La valutazione della continuità richiede attenzione al momento ideativo e deliberativo del reato; pertanto, chi invoca la continuazione dovrebbe indicare fatti probatori o elementi processuali (p.es. pianificazioni, comunicazioni, ruoli nell'organizzazione, documenti, dichiarazioni intercettate) che rendano plausibile un progetto unitario.
- La distinzione tra continuazione e abitualità: l'applicazione della continuazione presuppone una programmazione unitaria dei reati, mentre la semplice reiterazione (abitudinarietà) non dà automatico accesso al regime della continuazione.
- In sede esecutiva il giudice può legittimamente escludere la continuazione sulla base del contenuto delle sentenze e della mancanza di elementi allegati dal ricorrente; una motivazione logica e coerente è sufficiente per rigettare l'istanza.
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