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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14772/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 07/06/2024 che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo a più condanne per reati in materia di stupefacenti: a) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi commessi tra il 2015 e il 2019 (sentenza Corte d'appello Bari 6/9/2022, definitiva 10/12/2022); b) reato commesso il 15/10/2021 (sentenza Corte d'appello Bari 16/1/2023, definitiva 1/6/2023); c) reato commesso il 19/4/2016 (sentenza G.I.P. 26/5/2017, definitiva 24/6/2017). Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. nonché vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso fondato su elementi sintomatici quali contiguità cronologica, stesso luogo (Modugno), medesime modalità esecutive, omogeneità dei reati e il fatto che il reato del 15/10/2021 sarebbe stato commesso nell'ambito di un programma delinquenziale già predisposto sin dall'adesione all'associazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in sede di esecuzione, il giudice deve valutare il contenuto delle sentenze di condanna e che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza di applicazione della continuazione. Elementi generici quali prossimità spazio-temporale o identità del bene giuridico leso sono neutrali e non sufficienti a dimostrare un progetto criminoso unitario. Nel caso concreto il G.I.P. aveva adeguatamente motivato che il fatto del 15/10/2021 costituiva un episodio autonomo e non programmabile ab origine rispetto all'associazione del 2015; inoltre i lunghi intervalli di tempo e i periodi di detenzione hanno natura interruttiva rispetto a un progetto unitario. Si è quindi confermata l'assenza del vincolo della continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata come disciplina in sede di esecuzione per l'applicazione della continuazione; applicazione subordinata all'allegazione da parte del condannato di elementi specifici che dimostrino un progetto criminoso unitario

  • art. 81 c.p.

    Regola sulla continuazione (cumulo e determinazione della pena): la Corte richiama che il meccanismo sanzionatorio non deve tradursi in un automatico beneficio per mero cumulo di reati senza prova di una programmazione unitaria

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti citata per qualificare il reato associativo oggetto delle condanne; la sua mera presenza non implica automaticamente la continuazione con reati successivi non programmabili ab origine

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sui reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, indicata per la qualificazione dei reati contestati; la coincidenza di fattispecie sostanziali non è di per sé elemento decisivo per la continuità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede esecutiva l'onere probatorio non è spostato sul giudice: il condannato che invoca la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare un disegno criminoso unitario.
  • La mera vicinanza temporale o geografica tra reati, o l'identità del bene giuridico leso, sono elementi neutri e non bastano a provare la continuazione; possono essere compatibili con una semplice inclinazione a delinquere.
  • Eventi non prevedibili al momento della costituzione dell'associazione (circostanze contingenti, opportunità occasionale) escludono di regola che quei reati siano programmabili ab origine e quindi rientranti nella continuazione con il reato associativo.
  • Intervalli temporali lunghi e periodi di detenzione o di esecuzione di misure restrittive possono interrompere un eventuale progetto criminoso e sono avversi alla configurazione della continuazione.
  • La valutazione della continuità richiede attenzione al momento ideativo e deliberativo del reato; pertanto, chi invoca la continuazione dovrebbe indicare fatti probatori o elementi processuali (p.es. pianificazioni, comunicazioni, ruoli nell'organizzazione, documenti, dichiarazioni intercettate) che rendano plausibile un progetto unitario.
  • La distinzione tra continuazione e abitualità: l'applicazione della continuazione presuppone una programmazione unitaria dei reati, mentre la semplice reiterazione (abitudinarietà) non dà automatico accesso al regime della continuazione.
  • In sede esecutiva il giudice può legittimamente escludere la continuazione sulla base del contenuto delle sentenze e della mancanza di elementi allegati dal ricorrente; una motivazione logica e coerente è sufficiente per rigettare l'istanza.

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