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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35640/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRAP notificato a una società siciliana per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Amministrazione ha contestato l'indebito utilizzo dell'agevolazione prevista dall'art. 15 della legge regionale siciliana n. 21 del 2003. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo che il beneficio spettasse anche a una società costituita nel 2002, valorizzando il coordinamento con altre disposizioni della stessa legge regionale. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della l.r. Sicilia n. 21/2003, sostenendo che il beneficio presupponeva l'operatività dell'impresa per l'intero triennio 2001-2003, necessario per calcolare la media della base imponibile; secondo la ricorrente, la CTR aveva applicato in modo estensivo una norma agevolativa che invece doveva essere interpretata restrittivamente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria pretesa della società contribuente? No: dal dispositivo emerge che la Corte ha rigettato l'originaria pretesa della società contribuente, cioè ha dato ragione all'Amministrazione e ha confermato la legittimità della pretesa fiscale. Ha inoltre regolato le spese ponendo a carico dell'intimata quelle del giudizio di cassazione e compensando integralmente quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 15 della legge regionale siciliana 29 dicembre 2003, n. 21

    «[A]l fine di incentivare lo sviluppo dell’economia siciliana, è concessa l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive ... alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003»

    L'agevolazione IRAP spetta solo alle imprese già operanti per un periodo temporalmente rilevante tale da consentire il raffronto con la media della base imponibile del triennio 2001-2003; la norma va letta in senso rigoroso e restrittivo come disposizione agevolativa.

  • art. 13 della legge regionale siciliana 29 dicembre 2003, n. 21

    Richiamato in funzione sistematica come disposizione distinta, relativa a imprese di nuova costituzione, non idonea a estendere l'ambito applicativo dell'art. 15.

  • art. 14 della legge regionale siciliana 29 dicembre 2003, n. 21

    Richiamato in funzione sistematica come disposizione distinta, relativa a specifiche imprese di nuova costituzione, non idonea a estendere l'ambito applicativo dell'art. 15.

  • decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    Costituisce il quadro normativo dell'imposta regionale sulle attività produttive oggetto dell'esenzione regionale.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni fiscali devono essere interpretate in senso rigoroso e restrittivo, senza ricorrere ad applicazioni estensive o analogiche.
  • Quando una disposizione agevolativa collega il beneficio alla media di un triennio di base imponibile, è necessario che l'impresa sia operativa per un periodo sufficiente a rendere concretamente possibile tale calcolo; in difetto, il beneficio non è applicabile.
  • Il dato testuale e sistematico della norma prevale su letture che valorizzino solo la presenza dell'impresa in una singola annualità, se ciò svuota di significato il parametro temporale scelto dal legislatore.
  • La selezione dei beneficiari di un'agevolazione fiscale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è discriminatoria quando risponda a un criterio temporale ragionevole e coerente con la finalità incentivante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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