Sentenza n. 1150/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di assistenza scolastica specialistica per il periodo 1° gennaio 2026-30 giugno 2028, e conseguente aggiudicazione a un’altra cooperativa sociale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa, inizialmente prima in graduatoria dopo l’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica ed economica, è stata esclusa con determinazione dell’1 agosto 2026 perché, a seguito della richiesta di giustificazioni, avrebbe indicato un costo orario di € 25,34 e costi della manodopera pari a € 464.131,95, ritenuti difformi dal costo orario di € 23,72 risultante dall’offerta con ribasso del 7%. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della lettera d’invito, tassatività delle cause di esclusione, affidamento e buona fede, nonché illogicità e travisamento: la lex specialis avrebbe distinto il costo medio orario di € 25,51 dai costi della manodopera non ribassabili, e nelle giustificazioni sarebbe stato mantenuto il ribasso del 7%, applicandolo soltanto alla componente ribassabile di € 46.413,19, senza ridurre i costi della manodopera. Ha inoltre contestato che il Comune avesse rilevato la differenza numerica senza valutare complessivamente la sostenibilità dell’offerta. Con il secondo motivo ha sostenuto che non vi era stata modifica dell’offerta, poiché la percentuale di ribasso, la struttura e le voci di costo erano rimaste invariate e non era stato presentato un nuovo modulo economico; il costo di € 25,34 sarebbe stato soltanto il risultato dell’applicazione del ribasso alla componente ritenuta ribassabile. Con il terzo motivo ha invocato proporzionalità e favor partecipationis, lamentando sviamento, sproporzione e disparità di trattamento: il Comune avrebbe dovuto chiedere ulteriori chiarimenti o ricalcolare il ribasso secondo la propria interpretazione, anziché escludere la concorrente. Con il quarto motivo ha denunciato difetto di motivazione e violazione della correttezza procedimentale, sostenendo che non fosse indicato dove risultasse il costo di € 23,72 né perché l’applicazione del ribasso alla sola componente di € 46.413,19 contrastasse con la lex specialis; ha dedotto anche l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione successiva.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati, e ha rigettato il ricorso. La lettera d’invito stabiliva che il costo medio orario del servizio, pari a € 25,51 oltre IVA, fosse soggetto a ribasso unico percentuale. Inoltre, nell’offerta la ricorrente aveva espressamente dichiarato che il ribasso del 7% si applicava sul costo medio orario di € 25,51. Nelle giustificazioni, invece, aveva applicato quel ribasso alla diversa somma di € 46.413,19, indicando un costo orario risultante di € 25,34. La stazione appaltante ha quindi correttamente rilevato una modifica dell’offerta originaria, indipendentemente dalla verifica della sostenibilità complessiva, che non costituiva la causa dell’esclusione. Il principio di immodificabilità dell’offerta impediva di sostituire, in sede di giustificazioni, la base di calcolo dichiarata in gara; non era consentito attivare il soccorso istruttorio per emendare elementi costitutivi dell’offerta. Il TAR ha inoltre rilevato che la pretesa interpretazione della lex specialis prospettata dalla ricorrente era incompatibile con il contenuto della sua stessa offerta, in violazione del divieto di venire contra factum proprium e dei doveri di correttezza e buona fede. Le censure relative a proporzionalità, favor partecipationis e motivazione non hanno pertanto trovato accoglimento. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese di giudizio, liquidate in € 2.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Alla procedura partecipavano tre operatori economici e, con verbale n. 6 del 18/03/2026, all’apertura delle offerte economiche, il sistema SardegnaCAT attribuiva alla ricorrente il punteggio massimo di 30/30 per l’offerta economica, in ragione del maggior ribasso percentuale offerto e, pertanto, sommando tale punteggio a quello dell’offerta tecnica, la ricorrente risultava prima nella graduatoria utile ai fini dell’aggiudicazione.
La norma è indicata quale base normativa della procedura negoziata senza bando; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
art. 101, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 36/2023
il soccorso istruttorio non sarebbe stato ammissibile, ai sensi dell’art. 101 comma 1 lettere a) e b) del Codice Appalti - e correttamente la stazione appaltante si è astenuta dall’attivarlo - trattandosi di emendare, inammissibilmente, elementi costitutivi dell’offerta tecnica
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per correggere elementi costitutivi dell’offerta; nel caso concreto la diversa base di calcolo del ribasso non era un chiarimento documentale, ma una modifica dell’offerta.
Alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.
La controversia in materia di affidamento è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- Quando la lex specialis stabilisce che il ribasso si applica al costo medio orario del servizio e l’offerente dichiara espressamente nella propria offerta di applicarlo su tale base, il concorrente non può modificare, in sede di giustificazioni, la base di calcolo del ribasso: tale variazione integra una modifica dell’offerta, anche se la percentuale di ribasso resta invariata.
- La modifica dell’offerta in sede di giustificazioni, mediante applicazione del ribasso a una base di calcolo diversa da quella dichiarata in gara, può costituire autonoma e sufficiente ragione di esclusione, indipendentemente dalla valutazione della sostenibilità complessiva dell’offerta.
- Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per emendare o sostituire elementi costitutivi dell’offerta; non può quindi consentire una modifica sostanziale dell’offerta presentata in gara.
- Un concorrente non può sostenere in giudizio un’interpretazione della lex specialis incompatibile con la dichiarazione esplicita contenuta nella propria offerta, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium e dei doveri di correttezza e buona fede.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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