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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32592/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per concorso in bancarotta fraudolenta documentale e aggravamento doloso del dissesto (entrambi: pena di 3 anni e 6 mesi e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni) e, per Franco, anche per bancarotta fraudolenta distrattiva (rinuncia al credito di regresso per oltre €634.000). Hanno dedotto dodici motivi tra cui: mancata e viziosa valutazione della logica di gruppo e dei cosiddetti "vantaggi compensativi"; errore nel ritenere assente documentazione contabile successiva al 2005 (compreso il bilancio 2006); travisamento circa l'esistenza di un conto unico "debiti vs banche" e di accolli fittizi; illegittima applicazione dei criteri di prudenza civilistici (art. 2423-bis) al bilancio di liquidazione; mancata considerazione dell'assenza di stato di insolvenza prima del 2006; insufficienza della prova del dolo e della configurabilità di bancarotta fraudolenta piuttosto che semplice; critica al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Venezia. Il Collegio ha ritenuto non provata la sussistenza di vantaggi compensativi idonei a giustificare le operazioni contestate e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sulla rilevanza della mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, della sottrazione/omessa consegna di documentazione al curatore e della presenza di elementi contabili incongrui (conto "calderone", sopravvenienza attiva non verificata, accolli fittizi). Ha precisato che il bilancio non rientra nella nozione di "libri e scritture contabili" rilevante per l'art. 216 I. fall. e che i criteri di prudenza dell'art. 2423-bis c.c. sono applicabili anche in fase di liquidazione. Ha inoltre confermato la correttezza della qualificazione come bancarotta fraudolenta (documentale e distrattiva) sulla base degli indici di fraudolenza e del dolo, ha respinto la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice e ha ritenuto legittima la determinazione sanzionatoria e il diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La Corte ha richiamato la nozione di libri e scritture contabili rilevanti ai fini del reato: il bilancio non rientra nella nozione sanzionatoria, mentre la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e la loro sottrazione/omessa consegna sono idonee a integrare il reato quando impediscono la ricostruzione del patrimonio e degli affari.

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)

    La Corte ha distinto la bancarotta fraudolenta documentale (che richiede dolo e l'impedimento della ricostruzione patrimoniale) dalla bancarotta semplice, confermando che nel caso di specie sussistevano indici di fraudolenza e dolo tali da escludere la riqualificazione in semplice.

  • art. 2634 cod. civ. (operazioni infragruppo e vantaggi compensativi)

    Il Collegio ha ricordato che, per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo, non è sufficiente la mera appartenenza al medesimo gruppo: l'interessato deve dimostrare, con specificità, l'effettivo saldo positivo o la prevedibilità concreta di vantaggi compensativi per la società apparentemente danneggiata.

  • art. 2423 cod. civ. (redazione del bilancio secondo chiarezza e verità)

    Richiamata come principio generale: il bilancio deve rappresentare in modo trasparente la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico.

  • art. 2423-bis cod. civ. (criteri di valutazione: prudenza e continuità)

    La Corte ha ritenuto applicabili i criteri di prudenza anche alla società in liquidazione, avendo condiviso l'orientamento secondo cui non esiste un'esenzione legale dagli obblighi di verità e prudenza; iscrivere a bilancio crediti non realizzati può essere sintomo di imprudenza e irregolarità contabile.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiamato a supporto della motivazione sul trattamento sanzionatorio: il giudice del merito ha esercitato il potere discrezionale nella valutazione degli elementi rilevanti ai fini della pena, valutazione non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto che i fatti e i comportamenti invocati dai ricorrenti non fossero sufficienti a giustificare l'attribuzione delle attenuanti generiche, in presenza di gravità della condotta e di indici di deliberata fraudolenza.

Massime di principio

  • La mera appartenenza a un gruppo societario non prova di per sé l'esistenza di vantaggi compensativi: chi invoca la logica di gruppo deve dimostrare specificamente il saldo positivo o la concreta prevedibilità di benefici per la società apparentemente danneggiata.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale rilevano le scritture contabili e i documenti contabili idonei a ricostruire la gestione; il bilancio d'esercizio o di liquidazione non sostituisce né esaurisce l'obbligo di tenuta e consegna delle scritture.
  • La mancata consegna o la tenuta irregolare delle scritture contabili, la confusione contabile (es. conti-calore/"calderone"), accolli fittizi e sopravvenienze non verificate costituiscono indici di fraudolenza utili a provare il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta.
  • I criteri di prudenza e verità nelle valutazioni di bilancio (art. 2423-bis c.c.) trovano applicazione anche nelle società in liquidazione; iscrivere crediti non realizzati può integrare elementi di irregolarità rilevanti anche penalmente.
  • Il sindacato di legittimità è limitato: la Cassazione non può rivedere il merito probatorio e le valutazioni fattuali dei giudici di merito, salvo che emergano elementi di manifesta illogicità o travisamento documentale palese.
  • Per l'esclusione della sussistenza del reato patrimoniale in caso di operazioni infragruppo è necessario fornire prove puntuali e concrete che dimostrino la compensazione economica degli svantaggi subiti dalla società che appare depauperata.
  • La qualificazione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice dipende dalla prova del dolo (consapevolezza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio) e dagli indici di fraudolenza emergenti dalla gestione.

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