Cassazione Penale, Ordinanza n. 04025/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due ricorrenti, con atti separati ma sovrapponibili, hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo parzialmente la decisione del Tribunale, le aveva condannate a mesi tre di reclusione ed euro 80,00 di multa ciascuna. L'unico motivo dedotto ha denunciato vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza la particolare tenuità del fatto e richiamando anche l'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la tenuità in ragione del valore della merce sottratta e delle modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la doglianza sulla non applicazione dell'art. 131-bis c.p. era generica e non correlata alle argomentazioni della decisione impugnata; inoltre ha ribadito che la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, incluse modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno, e che la Corte di appello aveva congruamente motivato il diniego facendo leva sul valore del bene sottratto, pari a euro 276,58, e sulle modalità della condotta. Le ricorrenti sono state inoltre condannate alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La doglianza di vizio di motivazione è stata ritenuta generica perché non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
La particolare tenuità del fatto non opera automaticamente: richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla base delle peculiarità del caso concreto e dell'assenza di cause ostative.
La valutazione della tenuità deve tener conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione globale del danno criminale e non può essere affermata solo in base al modesto valore del bene sottratto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede una valutazione complessiva del caso concreto, comprensiva di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- Nel furto, la particolare tenuità del danno non può essere desunta dal solo valore esiguo della cosa sottratta, dovendo la valutazione riguardare il danno criminale nella sua globalità.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità non coincide con la particolare tenuità del fatto e non può essere riconosciuta sulla base del solo pregiudizio patrimoniale minimo.
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