Cassazione Penale, Ordinanza n. 41162/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando in particolare l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. La censura viene però ritenuta meramente reiterativa di doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, che aveva valorizzato la permanenza della condotta offensiva dell'occupante, la protratta compressione del bene giuridico tutelato e il correlato pregiudizio economico per l'ente proprietario. Il ricorso è inoltre giudicato generico e, in sostanza, diretto a proporre una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La doglianza sull'esclusione della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve nella reiterazione di questioni già dedotte in appello e nel tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che riproduca sostanzialmente le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una proposta di lettura alternativa degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizzi la permanenza della condotta offensiva, la protrazione della lesione del bene giuridico e il pregiudizio economico cagionato alla persona offesa o all'ente danneggiato.
- La genericità del motivo, specie se non accompagnata da un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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