Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, in base alla previsione legale richiamata, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Non è stata quindi esaminata nel merito l'impugnazione principale né quella incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della CTR che, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, aveva rideterminato i maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2005 in euro 100.000,00. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha anche proposto ricorso incidentale fondato su due motivi. Nel corso del giudizio la contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, chiedendo la definizione agevolata della lite. Successivamente l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando che la contribuente aveva versato tutte le somme dovute. La Corte ha verificato che agli atti risultava la domanda di definizione agevolata e che non vi era prova del diniego, che avrebbe dovuto essere notificato entro il termine previsto dalla norma; ha quindi ritenuto integrata la causa estintiva prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali.
Norme richiamate
Il diniego della definizione agevolata deve essere notificato al contribuente entro il termine previsto; in mancanza di tale prova, la domanda di definizione agevolata mantiene efficacia ai fini dell'estinzione del giudizio.
Il perfezionamento della definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 1 quater, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell'esito estintivo del giudizio, la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata come base della disciplina di definizione agevolata applicata al caso.
Massime di principio
- Quando la parte ha presentato istanza di definizione agevolata della lite fiscale e non risulta provato il tempestivo diniego dell'amministrazione, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La verifica della causa estintiva va condotta sulla base della documentazione in atti: il deposito della domanda di definizione e l'assenza di prova del diniego sono sufficienti a fondare la declaratoria di estinzione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la previsione speciale della disciplina applicabile e restano a carico di chi le ha anticipate.
- L'estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata impedisce l'esame nel merito sia del ricorso principale sia di quello incidentale.
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