Sentenza del 03/07/2015 n. 13729 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, fondato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Contestava che fosse fiscalmente residente in Italia, sostenendo di avere legami personali e familiari in Svizzera e che i compensi percepiti in Italia fossero già soggetti a ritenuta d'acconto. Deduceva inoltre violazioni della normativa interna e della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione sulla valutazione delle prove e sul requisito della residenza fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi relativi all'insufficienza e all'omessa motivazione sulla residenza fiscale e sulla valutazione delle prove, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha rilevato che la CTR aveva motivato in modo generico e confuso, limitandosi ad affermare che il contribuente aveva trascorso in Italia più di 182 giorni e aveva in Italia il centro degli interessi economici, senza esaminare criticamente gli elementi contrari prodotti dal contribuente né spiegare adeguatamente come fosse stato calcolato il periodo di permanenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2 (TUIR)
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice.
La residenza fiscale italiana può derivare dall'iscrizione anagrafica oppure dalla presenza in Italia del domicilio o della residenza per la maggior parte del periodo d'imposta. La verifica deve essere concreta e adeguatamente motivata.
Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, art. 4
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
In caso di doppia residenza, occorre applicare criteri progressivi: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e, infine, nazionalità. Il centro degli interessi vitali richiede una valutazione complessiva dei legami personali ed economici.
Convenzione Italia-Svizzera, art. 15
I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
La disposizione disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente e le eccezioni legate allo Stato di svolgimento dell'attività e al soggiorno, ma la sua applicazione presuppone la corretta individuazione dello Stato di residenza fiscale.
Convenzione Italia-Svizzera, art. 16
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
I compensi percepiti in qualità di amministratore o sindaco di una società residente nell'altro Stato possono essere tassati nello Stato della società, secondo la disciplina convenzionale.
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso concreto, l'accertamento della residenza fiscale doveva essere fondato su elementi probatori adeguatamente esaminati e motivati.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
Consente di censurare in cassazione l'omesso esame di fatti decisivi e controversi. La Corte ha ritenuto viziata la motivazione della CTR perché non aveva esaminato adeguatamente le prove offerte dal contribuente.
Massime di principio
- Il superamento della soglia dei 183 giorni non determina automaticamente, da solo, la residenza fiscale italiana: devono essere accertati e motivati anche domicilio, abitazione, interessi economici e relazioni personali.
- In presenza di collegamenti con due Stati, la residenza deve essere determinata applicando i criteri convenzionali in ordine progressivo, dando rilievo al centro complessivo degli interessi vitali.
- L'Amministrazione e il giudice tributario devono indicare con precisione le prove utilizzate, il calcolo dei giorni di permanenza e il modo in cui sono stati valutati gli elementi contrari prodotti dal contribuente.
- L'iscrizione all'AIRE o la cittadinanza straniera non sono decisive da sole: prevale la situazione effettiva dei rapporti personali ed economici e il luogo in cui tali interessi sono abitualmente esercitati.
- Una sentenza tributaria che si limiti ad affermazioni generiche sulla residenza e non confronti le prove di entrambe le parti può essere cassata per motivazione insufficiente o omessa.
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