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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18648/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

La controversia

Due proprietarie agivano per il risarcimento dei danni subiti dal loro appartamento, lamentando infiltrazioni d'acqua provenienti dal lavaggio dell'androne condominiale e delle scale del palazzo. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in appello proposto dalla convenuta, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa risarcitoria. In cassazione le attrici soccombenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che l'appello della controparte fosse inammissibile per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 2049 c.c., 112 e 113 c.p.c., oltre a travisamento del fatto e omessa motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse escluso erroneamente la responsabilità della convenuta solo perché il lavaggio non era stato eseguito personalmente da lei ma da terzi da essa incaricati; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per l'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie e il rigetto della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa al Tribunale di Trani in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta l'impostazione per cui, quando il danno sia stato causato da terzi incaricati dall'obbligato nello svolgimento dell'attività affidata, può operare la responsabilità ex art. 2049 c.c. senza necessità di provare dolo o colpa del committente, essendo sufficiente il nesso di occasionalità necessaria; inoltre, ha escluso che vi fosse un mutamento tardivo del titolo di responsabilità, poiché in entrambi i gradi di merito le attrici avevano sostanzialmente allegato il fatto storico dannoso e chiesto il risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è inammissibile solo se non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della sentenza impugnata; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata definita in camera di consiglio secondo il procedimento di definizione accelerata previsto dalla norma.

  • art. 2049 c.c.

    Il preponente o committente risponde dei danni cagionati dai terzi incaricati nell'esecuzione dell'attività affidata quando tra incarico e danno sussista un nesso di occasionalità necessaria; non è richiesta la prova della sua colpa.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per dedurre extrapetizione/errore di qualificazione della domanda, ma la Corte ritiene che il giudice di merito debba qualificare correttamente la causa petendi sulla base dei fatti allegati.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura accolta, in relazione alla corretta applicazione della norma sostanziale alla fattispecie concreta.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, per contestare la ripartizione/onere della prova nel rigetto della domanda risarcitoria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri del secondo motivo, accolto, e del terzo, assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello l'onere di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'atto contiene, anche senza formule sacramentali, una critica chiara e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, tale da incrinarne il fondamento logico-giuridico.
  • Ai fini della responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. non è necessaria la prova di dolo o colpa del medesimo: è sufficiente che il fatto dannoso sia stato reso possibile dall'incarico conferito al terzo, in un rapporto di occasionalità necessaria.
  • La responsabilità ex art. 2049 c.c. può sussistere anche se l'autore materiale del danno non sia individuato con precisione, purché sia certo che il fatto illecito provenga da un incaricato o preposto del committente.
  • Quando l'attore allega in modo compiuto il fatto storico dannoso, la sua causa e il bene della vita richiesto, il giudice deve qualificare la domanda sulla base della sostanza delle allegazioni e non arrestarsi all'assenza di un'espressa indicazione del titolo di responsabilità.
  • Il mutamento meramente giuridico della qualificazione della domanda non integra domanda nuova se il fatto costitutivo dedotto e il petitum risarcitorio restano immutati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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