Cassazione Penale, Sentenza n. 25372/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fiocco ha impugnato la sentenza di condanna per essersi rifiutato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari dopo un incidente. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale non ha considerato un precedente segnalato dalla Procura Generale e che l'art. 187 cod. strada non sanziona il rifiuto a un particolare prelievo biologico ma una condotta elusiva volta a impedire l'accertamento delle condizioni di guida. Inoltre ha rilevato che quella stessa notte era stato sottoposto a prelievo ematico in ospedale, utile per accertare l'ebbrezza e potenzialmente anche la presenza di stupefacenti, e che quindi si era rifiutato solo a ulteriori accertamenti non indispensabili.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi di ricorso (in particolare il dubbio sull'effettivo rifiuto di un prelievo specifico e sulla non indispensabilità di ulteriori accertamenti clinici da parte della struttura ospedaliera). Tuttavia, preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato (termine massimo di cinque anni decorso al 3/4/2022 e assenza di sospensioni), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Non è stata quindi decisa la questione di merito sull'interpretazione della condotta del ricorrente, anche perché non sussisteva l'evidenza della prova tale da consentire una decisione di merito liberatoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata letta come volta a punire condotte elusive dell'accertamento delle condizioni di guida (es. elusione dell'accertamento dell'ebbrezza), non necessariamente il mero rifiuto di un singolo prelievo biologico; la Corte territoriale però non avrebbe adeguatamente valutato se nel caso concreto vi fosse un rifiuto generale o solo il rifiuto di un prelievo specifico dopo un preesistente esame ematico diagnostico
Richiamata in relazione alla possibilità di adottare una decisione liberatoria per evidenza della prova. La Corte ha ritenuto che non sussistesse l'evidenza della prova necessaria per assolvere nel merito ai sensi di questa norma
precedente Sez. 4 n. 21559/2021
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente; la Corte di legittimità ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente confrontato il caso con i profili giurisprudenziali segnalati, contribuendo alla valutazione non manifestamente infondata del motivo
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoporsi a ulteriori accertamenti va distinto dal rifiuto di un singolo prelievo: la qualificazione della condotta come elusiva dipende dal contesto e dalla indispensabilità degli accertamenti effettuati.
- Se il conducente è già stato sottoposto a prelievo ematico a fini diagnostici, occorre valutare se quegli esami fossero sufficienti per verificare le condizioni di guida; la struttura sanitaria non sempre è obbligata a eseguire ulteriori test richiesti dalle autorità
- La Corte di cassazione può annullare una sentenza per estinzione del reato per prescrizione senza decidere il merito quando il termine prescrizionale sia decorso
- L'assenza di evidenza probatoria impedisce l'assoluzione per manifesta insufficienza della prova ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; pertanto, anche se il motivo d'impugnazione non è manifestamente infondato, il processo può chiudersi per prescrizione anziché con una decisione di merito
- In ricorsi contro condotte di rifiuto agli accertamenti, è importante documentare se e quali esami sono già stati effettuati e dimostrare l'eventuale non indispensabilità di ulteriori accertamenti richiesti dalle autorità
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