Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25372/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fiocco ha impugnato la sentenza di condanna per essersi rifiutato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari dopo un incidente. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale non ha considerato un precedente segnalato dalla Procura Generale e che l'art. 187 cod. strada non sanziona il rifiuto a un particolare prelievo biologico ma una condotta elusiva volta a impedire l'accertamento delle condizioni di guida. Inoltre ha rilevato che quella stessa notte era stato sottoposto a prelievo ematico in ospedale, utile per accertare l'ebbrezza e potenzialmente anche la presenza di stupefacenti, e che quindi si era rifiutato solo a ulteriori accertamenti non indispensabili.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi di ricorso (in particolare il dubbio sull'effettivo rifiuto di un prelievo specifico e sulla non indispensabilità di ulteriori accertamenti clinici da parte della struttura ospedaliera). Tuttavia, preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato (termine massimo di cinque anni decorso al 3/4/2022 e assenza di sospensioni), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Non è stata quindi decisa la questione di merito sull'interpretazione della condotta del ricorrente, anche perché non sussisteva l'evidenza della prova tale da consentire una decisione di merito liberatoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. strada

    La norma è stata letta come volta a punire condotte elusive dell'accertamento delle condizioni di guida (es. elusione dell'accertamento dell'ebbrezza), non necessariamente il mero rifiuto di un singolo prelievo biologico; la Corte territoriale però non avrebbe adeguatamente valutato se nel caso concreto vi fosse un rifiuto generale o solo il rifiuto di un prelievo specifico dopo un preesistente esame ematico diagnostico

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità di adottare una decisione liberatoria per evidenza della prova. La Corte ha ritenuto che non sussistesse l'evidenza della prova necessaria per assolvere nel merito ai sensi di questa norma

  • precedente Sez. 4 n. 21559/2021

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente; la Corte di legittimità ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente confrontato il caso con i profili giurisprudenziali segnalati, contribuendo alla valutazione non manifestamente infondata del motivo

Massime di principio

  • Il rifiuto di sottoporsi a ulteriori accertamenti va distinto dal rifiuto di un singolo prelievo: la qualificazione della condotta come elusiva dipende dal contesto e dalla indispensabilità degli accertamenti effettuati.
  • Se il conducente è già stato sottoposto a prelievo ematico a fini diagnostici, occorre valutare se quegli esami fossero sufficienti per verificare le condizioni di guida; la struttura sanitaria non sempre è obbligata a eseguire ulteriori test richiesti dalle autorità
  • La Corte di cassazione può annullare una sentenza per estinzione del reato per prescrizione senza decidere il merito quando il termine prescrizionale sia decorso
  • L'assenza di evidenza probatoria impedisce l'assoluzione per manifesta insufficienza della prova ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; pertanto, anche se il motivo d'impugnazione non è manifestamente infondato, il processo può chiudersi per prescrizione anziché con una decisione di merito
  • In ricorsi contro condotte di rifiuto agli accertamenti, è importante documentare se e quali esami sono già stati effettuati e dimostrare l'eventuale non indispensabilità di ulteriori accertamenti richiesti dalle autorità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.