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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00836/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta, proposta in sede esecutiva, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati per i quali il ricorrente era già stato condannato con cinque sentenze irrevocabili. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i reati (le prime due sentenze già riconosciute in continuazione in sede di cognizione) erano espressione di un unico progetto criminoso originario e quindi dovevano essere riconosciuti in continuazione anche in sede esecutiva

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente l'esclusione del vincolo di continuazione, dando rilievo alla distanza temporale tra i fatti, ai diversi luoghi di commissione, al fatto che alcuni reati erano commessi in solitario e altri in concorso con diversi coimputati, ritenendo pertanto che non fosse dimostrata l'originaria unità di un programma criminoso. La Corte ha aggiunto che la continuazione non può essere riconosciuta sulla base di congetture e che il rigetto non comporta la riconsiderazione della continuazione già disposta per le prime due sentenze. Il ricorrente è stato poi condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Citatato dal ricorrente nell'atto di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che potesse travolgere la valutazione negativa del vincolo di continuazione in assenza della dimostrazione di un progetto criminoso unitario

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: la Corte ribadisce che la continuazione richiede la sussistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato e non può essere ricavata da mere congetture o dalla serialità delle condotte

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorrente ha fondato il ricorso su tali censure, che la Corte ha ritenuto infondate rispetto alla corretta valutazione svolta dal giudice dell'esecuzione

  • artt. 455 e 640 cod. pen.

    Reati concretamente accertati nelle sentenze richiamate (violazioni contestate): la motivazione del giudice dell'esecuzione ha ritenuto che tali reati fossero espressione di autonome risoluzioni criminose, non integranti un unico disegno criminoso unitario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede la prova di un progetto criminoso unitario originariamente concepito; la mera reiterazione di reati non è sufficiente
  • Nella valutazione della continuazione il giudice considera fattori quali: prossimità temporale, identità o analogia del luogo e del modus operandi, obiettivo comune e identità dei partecipanti; l'assenza di tali elementi favorisce il rigetto
  • Non è lecito fondare il riconoscimento della continuazione su indizi vaghi o congetture: è necessaria una motivazione che dimostri, anche nelle sue linee fondamentali, l'unità del programma criminoso
  • Il fatto che alcune condanne siano già state ritenute in continuazione in sede di cognizione non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva per altri reati; il richiedente deve spiegare il nesso rilevante
  • In sede di esame del ricorso per cassazione, le censure devono incardinarsi su errori di diritto o su vizi logici della motivazione: la rinnovazione di valutazioni fattuali correttamente motivate dal giudice dell'esecuzione viene respinta
  • In caso di rigetto del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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