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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17020/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli contestando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e artt. 132, 133 c.p.) nonostante avessero reso piena confessione nel giudizio di primo grado; denunciavano inoltre carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e una presunta disparità di trattamento rispetto a coimputati (alcuni dei quali avevano ottenuto le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.). I fatti di reato contestati erano rapina aggravata in concorso, porto abusivo di pistola, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio; i ricorrenti sostenevano inoltre di essere incensurati e di aver dato ristoro parziale alle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata motivazione circa le circostanze attenuanti generiche: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella statuizione e ha rinviato per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile. La Corte ha invece respinto la censura sulla presunta carenza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenendo congrua e puntuale la motivazione della riduzione di pena operata in appello e non sussistente alcuna aporia logico-giuridica nella diversa modulazione delle pene rispetto ai coimputati, salvo che tale diverso trattamento non sia sostenuto da argomentazioni irragionevoli.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione in ordine alla loro concessione (o diniego) costituisce vizio tale da determinare l'annullamento della sentenza nella parte relativa a tale statuizione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi sulla determinazione della pena: richiamato in relazione alla necessità di motivare la misura della pena e i criteri adottati per la sua riduzione o aumento.

  • art. 133 cod. pen.

    Circostanze che influiscono sulla quantificazione della pena: la Corte richiede che il giudice motivi specificamente l'incidenza delle circostanze sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa al giudizio abbreviato: richiamata nel testo in riferimento al diverso trattamento di alcuni coimputati giudicati con rito abbreviato e ai riconoscimenti di attenuanti nei loro confronti; la Corte osserva che il riconoscimento delle attenuanti in capo ad altri non implica automaticamente vizio quando la motivazione del diverso trattamento è congrua.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, e Sez.3, n. 27115 del 19/02/2015)

    Richiamati principi consolidati secondo cui la diversa modulazione della pena tra coimputati non costituisce di per sé vizio motivazionale, salvo che la differenza sia sostenuta da argomentazioni irragionevoli o paradossali.

Massime di principio

  • L'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche configura un vizio che giustifica l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame.
  • La confessione e le circostanze personali (es. incensuratezza, riparazione del danno) sono elementi rilevanti per la valutazione delle attenuanti generiche e devono essere esplicitamente considerati e motivati dal giudice.
  • Una diversa modulazione del trattamento sanzionatorio tra coimputati non è automaticamente censurabile: occorre verificare se la motivazione del giudice sia congrua e logicamente fondata; solo argomentazioni irrazionali o paradossali legittimano la censura.
  • In sede di Corte d'Appello il giudice deve indicare chiaramente i criteri adottati per la riduzione della pena rispetto al giudice di primo grado; una motivazione puntuale su gravità del fatto e modalità della condotta può reggere la decisione di riduzione.
  • Se la Corte di legittimità rileva carenze motivazionali su specifici profili (es. mitiganti generiche), la rimessione per nuovo giudizio riguarda solo quel punto, mentre le altre statuizioni sostanziali possono rimanere irrevocabili se adeguatamente motivate.

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