Cassazione Penale, Sentenza n. 24310/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato la convalida del sequestro preventivo emessa dal GIP il 01/08/2022 con restituzione dei beni sequestrati a favore di Marino Gerardo. Il ricorso per cassazione lamentava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancata motivazione dell'ordinanza impugnata (riguardo agli addebiti provvisori relativi agli artt. 81 e 648-ter.1 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per tardività. Il ricorso era stato depositato il 04/11/2022 mentre l'ordinanza del Tribunale di Potenza risultava comunicata alle parti in data 12/10/2022; il termine utile per proporre il ricorso era quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., per cui il deposito oltre quel termine ha determinato l'inammissibilità. La Corte ha inoltre ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. riguarda solo le misure cautelari personali e non si applica alle decisioni in materia di misure reali.
Norme richiamate
Regola il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse dal tribunale; la Corte chiarisce che, sebbene l'art. 325 si applichi, per il termine per proporre il ricorso si deve fare riferimento all'art. 585 (termine ordinario di quindici giorni) e non al termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 per le misure personali.
Stabilisce il termine ordinario di quindici giorni per proporre impugnazioni relative a decisioni adottate in camera di consiglio; la Corte lo indica come termine di riferimento per il decorso dei termini nel caso di ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale del riesame su misure reali.
art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede il termine di dieci giorni per impugnazioni in materia di misure cautelari personali; la Corte precisa che tale termine è limitato alle misure personali e non si applica alle misure cautelari reali oggetto del riesame.
Regola il procedimento del tribunale del riesame; la Corte lo richiama per ribadire la natura delle ordinanze del riesame e l'ambito di applicazione dei termini d'impugnazione.
Norma del codice penale relativa alla continuazione di reati; citata nel capo d'imputazione ma non oggetto di decisione di merito nella sentenza di cassazione, che si limita a verificare i termini di impugnazione.
Riferimento normativo relativo ai reati di riciclaggio/autoriciclaggio (o fattispecie affini) citato tra i capi d'imputazione; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, essendosi limitata a dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale del riesame concernenti misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.
- Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non alle misure cautelari reali oggetto di riesame.
- La mancata osservanza del termine di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; è pertanto essenziale calcolare con precisione la decorrenza del termine dalla data di comunicazione/notifica.
- In ricorsi contro ordinanze emesse in camera di consiglio, bisogna verificare l'avviso di deposito e la data effettiva di comunicazione per non incorrere in termini decadenziali.
- Quando l'impugnazione riguarda decisioni sul sequestro preventivo o altre misure reali, il giudizio di legittimità può non essere affrontato se il ricorso è inammissibile per motivi formali (termine, forma, ecc.).
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