Cassazione Penale, Sentenza n. 2169/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna del Tribunale di Chieti per il reato di evasione dagli arresti domiciliari; dedotta la mancata valutazione da parte della Corte d'appello di una specifica autorizzazione del GIP che consentiva al ricorrente di allontanarsi dal domicilio per recarsi presso l'ufficio postale il 6 ottobre 2017; censurata la motivazione per omissione e travisamento della prova e richiesta, in subordine, rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto l'appello tardivo: i termini processuali (deposito dei motivi e successivo termine di 45 giorni) sono stati computati tenendo conto della proroga per il giorno festivo e del meccanismo di decorrenza; l'atto inviato per posta riportava data successiva alla scadenza (11 giugno 2020) e quindi non è tempestivo. Inoltre la denuncia della mancata valutazione del provvedimento autorizzativo è inammissibile perché quel motivo non risultava essere stato posto all'attenzione della Corte di merito (l'appello tempestivamente depositato da altro difensore non aveva sollevato quella questione). Per questi motivi è stata confermata l'inammissibilità e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di sintesi nella esposizione dei motivi di gravame; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalle disposizioni attuative relative alla formulazione del motivo.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile perché il motivo che la giustificava non era stato validamente portato in tempo utile all'attenzione della Corte di merito.
Norma indicata come la fattispecie contestata (evasione dagli arresti domiciliari); la Corte di merito aveva ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per il termine di 90 giorni per il deposito dei motivi dalla sentenza; il computo dei termini è elemento chiave per la dichiarazione di tardività dell'appello.
art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla proroga automatica quando un termine cade in giorno festivo; la proroga ha determinato lo spostamento della decorrenza del termine successivo.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede il termine di 45 giorni per determinate impugnazioni decorrente dalla scadenza del termine di deposito dei motivi; la Corte ha applicato tale termine nell'accertare la tardività dell'atto di appello.
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (Rv. 251495)
citazione di massima giurisprudenziale presente nel testo
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la proroga di un termine per il cadere in giorno festivo sposta anche la decorrenza del termine successivo collegato.
Norma sul deposito e invio dell'atto per posta; la Corte ha osservato che, pur essendo stato inviato mediante servizio postale, non era possibile accertare la data di spedizione e l'atto risultava comunque successivo alla scadenza.
Richiamata quale argomentazione alternativa proposta da altro difensore (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto); la Corte d'appello che ha valutato quell'appello non aveva sollevato la questione relativa all'autorizzazione citata dal ricorrente.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per rilevare che non è stata riscontrata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione è fondamentale: i termini vanno calcolati con attenzione (inclusa la proroga per giorni festivi) perché l'inammissibilità per tardività si applica anche se il motivo è potenzialmente fondato.
- Se si invia un atto a mezzo posta conviene provare la data di spedizione (ricevute, raccomandate/PEC) perché la mancata prova può determinare la perdita del termine.
- Solo i motivi effettivamente posti e depositati nel termine vengono valutati dalla Corte; eventuali documenti o argomentazioni non prodotti in tempo non possono essere fatti valere in fasi successive.
- Per censurare omissioni di motivazione o travisamento della prova è necessario dimostrare che il documento o la prova censurata fosse effettivamente agli atti e tempestivamente dedotta in impugnazione.
- La tardività o la genericità del gravame può portare all'inammissibilità anche quando vi siano questioni rilevanti di merito; pertanto, prima di impugnare, è opportuno verificare formalmente termini e completezza dell'atto di appello.
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato a spese e a somme per la Cassa delle ammende; valutare il rischio di tali sanzioni prima di proporre impugnazioni deboli o tardive.
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