Cassazione Civile, Ordinanza n. 29359/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello, affidandolo a due motivi; la controparte ha resistito con controricorso e memoria ex art. 380-bis c.p.c. Tuttavia il ricorso, pur ritualmente notificato, non risultava essere stato depositato e iscritto a ruolo dalla ricorrente entro i termini previsti dall'art. 369 c.p.c. La controricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità del ricorso e ha anche sollecitato una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando l'omesso deposito e la mancata iscrizione a ruolo del ricorso stesso da parte della ricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. È stata invece esclusa la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla controricorrente.
Norme richiamate
l'omesso deposito degli atti e del ricorso nei termini comporta l'improcedibilità dell'impugnazione in cassazione.
il potere del controricorrente di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso è ricompreso nel più ampio potere di contraddire.
è richiamata la proposta del relatore e la comunicazione del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
la condanna per responsabilità aggravata richiede difetto di normale diligenza, mala fede o colpa grave, presupposti che la Corte non ha ravvisato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di ricorso dichiarato improcedibile, ricorrendone i presupposti processuali, sorge l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
è il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. nel termine di legge determina l'improcedibilità del ricorso, anche se la notificazione era regolare.
- Il controricorrente, avendo ricevuto la notificazione del ricorso e avendo proposto controricorso, può attivarsi per ottenere la declaratoria di improcedibilità mediante richiesta di iscrizione a ruolo, essendo tale facoltà compresa nel potere di contraddire.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone un quid pluris rispetto alla soccombenza: occorrono elementi di mala fede, colpa grave o difetto di normale diligenza, che devono risultare dagli atti.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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