Cassazione Civile, Ordinanza n. 07107/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata. I soci hanno proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sostenendo che la società non fosse fallibile ai sensi dell'art. 1, comma 2, l.fall., perché i bilanci degli ultimi esercizi dimostravano il possesso dei requisiti dimensionali per l'esenzione dal fallimento. In cassazione hanno dedotto quattro motivi, tutti centrati su violazione dell'art. 1, comma 2, l.fall., dell'art. 116 c.p.c. e su vizi motivazionali: 1) i bilanci sarebbero un canale probatorio privilegiato e il giudice non avrebbe potuto ritenerli inattendibili senza ordinare l'esibizione delle scritture contabili al curatore; 2) la Corte d'appello avrebbe travisato i dati contabili, non considerando la riduzione dell'esposizione debitoria nel triennio 2018-2020, attribuita a transazioni con banche, a destinazione di crediti dei soci a riserva facoltativa e a pagamenti ai fornitori; 3) sarebbe stata erroneamente esclusa l'esposizione del debito relativo a una procedura esecutiva immobiliare, che invece risultava appostata in bilancio; 4) sarebbero stati mal valutati anche i debiti tributari, indicati dai ricorrenti in importi diversi da quelli ritenuti dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha richiamato il principio per cui i bilanci degli ultimi tre esercizi, richiesti dalla legge fallimentare come documentazione per dimostrare la non fallibilità, costituiscono prova privilegiata ma non prova legale: il giudice di merito può valutarne l'attendibilità ex art. 116 c.p.c. e, se li ritiene motivatamente inattendibili, l'imprenditore resta onerato di provare i requisiti di non fallibilità. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente l'inattendibilità dei bilanci, valorizzando la loro formazione e deposito immediatamente dopo la sentenza di fallimento e la mancata spiegazione convincente della riduzione dell'indebitamento. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, prive di specificità/autosufficienza quanto alla nota integrativa richiamata e, per la prova testimoniale, perché l'ammissione dei mezzi istruttori è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non erano state indicate compiutamente le circostanze da provare. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della curatela.
Norme richiamate
I requisiti di non fallibilità devono essere provati dall'imprenditore; i bilanci possono costituire prova privilegiata ma non vincolante, e il giudice può valutarne l'attendibilità.
I bilanci degli ultimi tre esercizi depositati dall'imprenditore assumono rilievo probatorio ai fini della verifica della fallibilità.
La valutazione dell'attendibilità dei dati contabili contenuti nei bilanci è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
I ricorrenti hanno dedotto vizi motivazionali e travisamento della prova, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della prova della non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono un mezzo probatorio privilegiato, ma non hanno valore di prova legale e possono essere disattesi dal giudice se motivatamente inattendibili.
- Se il giudice di merito ritiene inattendibili i bilanci prodotti per dimostrare l'esenzione dal fallimento, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità resta a carico dell'imprenditore.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito dei dati contabili e delle risultanze istruttorie, salvo che nei limiti stretti del vizio di motivazione rilevante.
- Le allegazioni difensive devono essere specifiche nell'atto introduttivo o nel reclamo; la produzione documentale non può supplire alla carenza di specificità della domanda o dell'eccezione.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori è censurabile solo nei limiti in cui sia dedotto un effettivo vizio di legittimità e siano specificamente indicate le circostanze di fatto da provare.
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