Cassazione Penale, Sentenza n. 11095/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della società "Costruzioni Tecniche Navali". A carico di Furlanetto Claudio erano contestate distrazioni: trasferimento di un'imbarcazione a società riconducibile alla famiglia a prezzo notevolmente inferiore, prelievi di denaro nel periodo fino al 2013 e nel 2014-2015, finanziamenti a società riconducibili a lui; nonché la sottrazione delle scritture contabili. Furlanetto deduceva che i prelievi fossero in realtà distribuzioni di utili (art. 2262 c.c.) e chiedeva la derubricazione del reato documentale in bancarotta semplice. Santarelli contestava il dolo, sostenendo di essere una casalinga all'oscuro delle vicende societarie e dell'effettivo valore dell'imbarcazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti da Furlanetto consistessero in una rivalutazione dei fatti e delle scritture contabili non consentita in sede di legittimità e che le deduzioni fossero generiche e prive di specifici elementi probatori. Ha altresì ritenuto generica l'argomentazione relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo per la bancarotta documentale. Quanto a Santarelli, la Corte ha confermato che la motivazione della Corte territoriale era adeguata: il suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, la partecipazione all'atto di compravendita e il coinvolgimento familiare nella gestione sono indizi sufficienti del dolo nel concorso nella distrazione. Per l'inammissibilità dei ricorsi è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere che i prelievi fossero distribuzioni di utili in una società di persone; la Corte ha ritenuto che la questione richiedesse valutazione probatoria di fatto e che la mera prospettazione di una diversa lettura del bilancio non sia apprezzabile in Cassazione.
Riferito in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza dell'elemento soggettivo connesso alla sottrazione delle scritture contabili e al suo nesso con le condotte distrattive.
Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto; quindi è inammissibile proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza dedurre travisamento di prova.
Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 (Falcioni) e Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017 (Bolzoni)
Giurisprudenza richiamata per il principio che, nel concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente 'extraneus' consiste nella volontarietà della condotta con la consapevolezza che essa depaupera il patrimonio sociale, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto societario.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito: argomentazioni che si limitano a proporre una diversa lettura dei documenti contabili sono inammissibili se non comprovate da specifici vizi logici o travisamenti probatori.
- Perché prelievi da una società di persone siano ritenuti leciti come distribuzione di utili occorre una prova precisa e documentale; affermazioni generiche sui bilanci o su presunte destinazioni non sono sufficienti in sede di legittimità.
- La sottrazione delle scritture contabili è valutata in relazione al nesso con le condotte distrattive: se emerge un collegamento logico e motivato, il comportamento è indice del dolo finalizzato a pregiudicare i creditori.
- Nel concorso nei reati fallimentari, la posizione formale (es. cariche sociali, partecipazione all'atto di trasferimento, coinvolgimento familiare nella gestione) costituisce elemento probatorio rilevante per l'accertamento del dolo, e la mera dichiarazione di ignoranza è insufficiente senza elementi di riscontro.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e dettagliati: censure generiche o prive di riferimenti precisi alla motivazione impugnata vengono dichiarate inammissibili.
- In caso di inammissibilità dei ricorsi la Cassazione può applicare sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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