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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato, osservando che esso si poneva in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che non aveva riconosciuto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, in sostanza, che i precedenti valorizzati dalla corte territoriale non avrebbero dovuto impedire l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte di merito aveva invece considerato ostativi sia un decreto penale di condanna sia un'archiviazione per particolare tenuità, ritenendoli precedenti idonei a escludere la non abitualità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, tra gli altri presupposti, la non abitualità della condotta; precedenti giudiziari valorizzabili come ostativi possono escludere tale requisito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudice deve verificare anche la non abitualità della condotta, che può essere esclusa dalla presenza di precedenti giudiziari significativi.
  • Un decreto penale di condanna e anche una precedente archiviazione per particolare tenuità possono essere considerati dalla corte di merito come elementi ostativi alla configurabilità della non abitualità.
  • Il ricorso per cassazione che censuri il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondato quando pretende un'interpretazione incompatibile con il testo normativo e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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