Cassazione Penale, Ordinanza n. 08433/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati già oggetto di sentenze di merito. Sosteneva, in sostanza, che le diverse condotte fossero state inserite in un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione aveva però rilevato la mancanza di prova dell'unicità del programma delittuoso: i fatti risultavano commessi in un arco temporale molto ampio, in località diverse, con modalità esecutive eterogenee, con correi differenti e con oggetti materiali diversi, sicché mancavano gli indici sintomatici richiesti per ravvisare il vincolo della continuazione. Il ricorso contestava, dunque, la valutazione di insussistenza del medesimo disegno criminoso e la corretta applicazione dell'art. 81, secondo comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, perché coerente e non apodittica, nel negare la continuazione tra i reati sulla base della distanza temporale, della diversità dei luoghi, delle differenti modalità esecutive, della pluralità dei correi e della diversità degli oggetti materiali dei furti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La continuazione richiede che i singoli reati siano parte di un unico programma criminoso deliberato sin dall'origine nelle linee essenziali; non basta un generico programma delinquenziale o un mero stile di vita criminoso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Il versamento alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato come parametro normativo in tema di vincolo della continuazione tra reati.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione tra reati richiede la prova di un unico disegno criminoso, desumibile da elementi concreti e sintomatici; non è sufficiente la mera omogeneità dei reati.
- La valutazione sull'unicità del disegno criminoso deve tenere conto di vicinanza temporale, contesto geografico, modalità esecutive, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni.
- La commissione di reati in un arco temporale molto ampio, in luoghi diversi e con modalità differenti è indice ostativo al riconoscimento della continuazione, specie se i correi e gli oggetti materiali delle condotte non coincidono.
- Un generico programma di attività delinquenziale o una persistente inclinazione a delinquere non integrano il medesimo disegno criminoso, ma possono rilevare eventualmente sotto altri profili, come la recidiva o l'abitualità criminosa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una motivazione logica, coerente e priva di apoditticità resa dal giudice dell'esecuzione sull'insussistenza della continuazione.
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