Cassazione Penale, Ordinanza n. 27774/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva disposto la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Deduceva, formalmente ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., censure che la Corte qualifica in sostanza come vizi di motivazione: lamentava la mancata attualità delle condizioni che giustificano il regime speciale e una ricostruzione incompleta o errata degli elementi di fatto posti a base della decisione. In particolare contestava gli elementi valorizzati per ritenere ancora operativa la consorteria criminale, la mancata dissociazione del detenuto e il conseguente pericolo di mantenimento o ripresa dei collegamenti con ambienti della criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso non prospettasse una vera violazione di legge, ma doglianze di merito e di motivazione non consentite nei limiti del sindacato di legittimità avverso il provvedimento emesso in materia di proroga del 41-bis. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione congrua e fondata su elementi specifici: la perdurante operatività del clan, emersa anche da recenti operazioni di polizia, e l'assenza di elementi idonei a dimostrare la dissociazione del detenuto. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel ricorso per cassazione contro il provvedimento in materia di 41-bis possono essere dedotte solo violazioni di legge; le censure meramente motivazionali non sono deducibili nei limiti indicati dalla norma.
art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
Avverso il provvedimento di proroga del regime speciale è esperibile il ricorso per cassazione nei limiti della violazione di legge.
art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
La proroga del regime detentivo differenziato richiede l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale e la permanenza delle condizioni di pericolo che avevano giustificato l'applicazione originaria.
art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.
L'accertamento dell'attuale capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale va compiuto considerando, in modo non esaustivo, i parametri indicati dalla norma e tutti gli elementi rivelatori della persistenza del pericolo.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis, il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito o della tenuta argomentativa del provvedimento.
- La proroga del 41-bis richiede un apprezzamento di merito sull'attualità del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, fondato su tutti gli elementi disponibili, anche non sopravvenuti, purché idonei a dimostrare la permanenza delle condizioni che avevano originato il regime.
- La motivazione del provvedimento è sufficiente quando valorizza elementi specifici e concreti, come l'attuale operatività del sodalizio criminale e l'assenza di segni di dissociazione del detenuto, dai quali sia desumibile il rischio di ripristino dei contatti con l'associazione.
- La mera contestazione selettiva degli elementi di fatto posti a base della proroga, se risolta in una diversa lettura del compendio valutativo, non integra un vizio deducibile in cassazione nei limiti dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
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