Cassazione Civile, Ordinanza n. 27195/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un debitore, dopo avere subito una condanna in un giudizio che assumeva non gli fosse stato ritualmente notificato, era stato sottoposto a esecuzione forzata dal creditore munito del relativo titolo. Egli aveva proposto opposizione deducendo l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo e la mancata notifica di precetto e pignoramento. Il giudice dell'esecuzione aveva qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e ne aveva rilevato la tardività; il tribunale aveva poi confermato la tardività con riferimento alla pretesa invalidità della notifica e aveva invece accolto solo in parte l'opposizione in relazione agli atti di intervento di terzi. Successivamente la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito, rilevando che non erano state svolte doglianze idonee a contrastare la valutazione di tardività. Con il successivo ricorso per revocazione il soccombente ha dedotto errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, n. 4 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente la contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo, mentre egli aveva sempre contestato solo la mancata notificazione del titolo; ha inoltre insistito per la qualificazione della sua iniziativa come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, perché l'ordinanza impugnata aveva ben compreso che il ricorrente non negava l'esistenza del titolo ma solo la sua notifica, e aveva qualificato correttamente la doglianza come opposizione agli atti esecutivi, richiamando un precedente conforme. Inoltre, il ricorso non colpiva un'ulteriore autonoma ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, secondo cui, ove si fosse trattato di opposizione all'esecuzione, il rimedio corretto sarebbe stato l'appello e non il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza spese per mancata difesa degli intimati, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione può essere proposta solo nei casi di errore di fatto revocatorio previsti dalla norma, non per censurare valutazioni giuridiche o qualificazioni operate dalla Corte.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore percettivo decisivo; non è configurabile quando la doglianza investe la valutazione giuridica del giudice o quando la decisione si fonda su più rationes decidendi autonome non tutte censurate.
L'opposizione che deduce vizi della notificazione degli atti esecutivi o del titolo, se riferita alla regolarità formale dell'atto nell'ambito dell'esecuzione, è ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi e soggiace al relativo termine.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di soccombenza nel ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro i provvedimenti della Corte di cassazione è ammessa solo se il preteso errore percettivo sia realmente decisivo; il rimedio non può essere utilizzato per contestare la qualificazione giuridica dei fatti compiuta dal giudice di legittimità.
- L'errore revocatorio non sussiste quando la decisione impugnata dimostri di avere correttamente percepito la posizione processuale della parte, ma ne abbia tratto una diversa conclusione in diritto.
- Se il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome, la revocazione è inammissibile quando il ricorso non investa tutte le ragioni decisorie idonee da sole a sorreggere la decisione.
- La doglianza sulla mancata notificazione del titolo esecutivo, se inserita nel perimetro del controllo sulla regolarità degli atti dell'esecuzione, può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e restare soggetta al relativo regime di termini e decadenze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27139/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27143/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27145/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27148/2024 del 21/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →