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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21701/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) vizio di motivazione e irregolare uso del libero convincimento ex art. 192 c.p.p., con contestazione dell'attribuibilità del reato al ricorrente; (2) mancata derubricazione del reato da furto a truffa; (3) mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulle cose), sostenendo che la manomissione sarebbe stata fraudolenta e non violenta; (4) mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. in quanto il contatore sarebbe ubicato nell'abitazione del Santacroce; (5) eccessività della pena e vizio nella dosimetria, anche sotto il profilo della recidiva; (6) mancata applicazione della prescrizione in caso di esclusione delle aggravanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi cinque motivi riproducono censure già sollevate in appello e che il primo motivo è, in ogni caso, inammissibile perché propone una rivalutazione delle prove (questione di fatto non sindacabile in Cassazione). Le restanti censure sono state giudicate manifestamente infondate: la Corte territoriale ha accertato l'uso abusivo dell'energia elettrica da parte del Santacroce; la manomissione del contatore integra la 'violenza sulle cose' quando altera la funzionalità richiedendo ripristino; il contatore, pur essendo di pertinenza della singola utenza, è considerato propaggine del sistema di erogazione meritevole della tutela dell'art. 625 n.7; la determinazione della pena è stata adeguatamente motivata; la prescrizione non opera essendo il termine esteso a dieci anni per effetto delle aggravanti contestate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito al principio del libero convincimento del giudice; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria sia prerogativa del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione quando comporti rivalutazione dei fatti.

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)

    I motivi invocati con le lettere b) (violazione di legge) ed e) (vizio di motivazione) sono stati considerati inammissibili o manifestamente infondati quando mirano a riequilibrare la valutazione probatoria del merito.

  • art. 625 cod. pen. (n.2)

    La circostanza aggravante 'violenza sulle cose' è stata interpretata come sussistente ogniqualvolta la condotta abbia comportato rottura, guasto o trasformazione della cosa altrui tale da richiedere ripristino della funzionalità (quindi la manomissione del contatore rientra nella fattispecie).

  • art. 625 cod. pen. (n.7)

    L'aggravante prevista per i reati commessi su beni che costituiscono servizio o utilità per la collettività può essere applicata al contatore anche se di pertinenza della singola utenza, perché considerato propaggine del sistema di erogazione dell'energia.

  • norme sul termine di prescrizione (ordinamento penale)

    La Corte ha ritenuto che, con le aggravanti contestate, il termine di prescrizione del reato sia di dieci anni, escludendo quindi l'applicabilità della prescrizione invocata dal ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può riesaminare i fatti né rivalutare le prove: le censure che richiedono una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili.
  • La derubricazione da furto a truffa richiede prova che l'appropriazione sia avvenuta per mezzo di raggiro o artificio, senza manomissione fisica; la manomissione del contatore è frequentemente qualificata come violenza sulle cose e non come semplice frode.
  • L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 può essere applicata anche se il bene è nella disponibilità di un singolo utente, quando il bene costituisce elemento integrante del servizio pubblico o della collettività.
  • La sussistenza della 'violenza sulle cose' si valuta in base all'effetto materiale della condotta (rottura, danneggiamento, alterazione della funzionalità) e non solo in base alla collocazione fisica dell'oggetto.
  • Le questioni relative alla dosimetria della pena e alla recidiva sono valutazioni di merito: una motivazione analitica del giudice di merito rende difficile il successo in cassazione.
  • La richiesta di applicazione della prescrizione va valutata alla luce delle aggravanti che possono estendere i termini: l'aggravamento può impedire il riconoscimento della prescrizione.

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