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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46477/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 5/11/2020 che aveva confermato la responsabilita' di entrambe per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. I motivi sono: (1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per aver celebrato il giudizio nonostante l'impedimento a comparire (le imputate erano sottoposte a misure non custodiali: divieto di dimora per Nikolic e arresti domiciliari per Jovanovic) e l'istanza di rinvio fosse stata formulata dal difensore presso il domicilio eletto; (2) vizi di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del fatto come tentativo, contestando l'idoneita' degli atti e sostenendo che, alla luce dell'interruzione dell'ispezione quando e' emerso che l'immobile non era disabitato, si era verificata desistenza attiva; (3) vizi motivazionali sulla quantificazione della diminuzione della pena per tentativo e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: (a) il primo motivo fondato limitatamente a Jovanovic, poiche' gli arresti domiciliari costituiscono impedimento legittimo a comparire che imponeva il rinvio e la traduzione dell'imputata: annulla la sentenza rispetto a Jovanovic e rinvia alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio; (b) per Nikolic il divieto di dimora nel comune di Ancona non e' considerato impedimento legittimo in assenza di richiesta di autorizzazione a partecipare, quindi il motivo non e' fondato e il ricorso e' dichiarato inammissibile; (c) il secondo motivo (sussistenza del tentativo e non configurabilita' della desistenza) e' inammissibile per manifesta infondatezza: i giudici di merito hanno correttamente ritenuto gli atti idonei a porre in essere il furto e che l'interruzione dovuta alla percezione di essere sorprese non costituisce desistenza volontaria; (d) il terzo motivo e' inammissibile: la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito ed erano adeguatamente motivate. Conseguentemente, il ricorso di Jovanovic e' accolto parzialmente (annullamento e rinvio), il ricorso di Nikolic e' dichiarato inammissibile; Nikolic e' condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un impedimento legittimo a comparire; la Corte ha ritenuto applicabile per la situazione di arresti domiciliari (Jovanovic) ma non per il divieto di dimora non seguito da richiesta di autorizzazione (Nikolic).

  • art. 56 cod. pen.

    Usato per valutare l'idoneita' degli atti al reato: la Corte territoriale ha ritenuto che gli atti compiuti fossero idonei a realizzare il furto, giustificando la qualificazione come tentativo.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla discrezionalita' del giudice di merito nella graduazione della pena e nella valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna della ricorrente dichiara inammissibile (Nikolic) al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale ai motivi di ricorso (limiti richiesti dall'articolo) nella composizione dei motivi presentati.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nelle forme previste dal decreto-legge in materia di svolgimento dei procedimenti.

Massime di principio

  • La restrizione agli arresti domiciliari, se documentata o comunicata al giudice, costituisce impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato; il mancato rispetto determina annullamento del giudizio per quella parte.
  • Il divieto di dimora non equivale automaticamente a impedimento legittimo: occorre che l'imputato richieda autorizzazione a partecipare; in mancanza, l'assenza non e' giustificata.
  • Per configurare il tentativo e' necessario che gli atti esterni siano idonei, secondo l'ordinamento, a portare a compimento il reato; lo stop dovuto alla percezione di essere sorpresi non costituisce desistenza volontaria.
  • La quantificazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se frutto di illogicita' manifesta o arbitrio.
  • In ricorsi multipli di imputati, la Cassazione puo' accogliere il gravame limitatamente alla posizione di uno soltanto; in tal caso si annulla con rinvio per nuovo giudizio solo per quell'imputato.

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