Cassazione Penale, Sentenza n. 46477/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 5/11/2020 che aveva confermato la responsabilita' di entrambe per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. I motivi sono: (1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per aver celebrato il giudizio nonostante l'impedimento a comparire (le imputate erano sottoposte a misure non custodiali: divieto di dimora per Nikolic e arresti domiciliari per Jovanovic) e l'istanza di rinvio fosse stata formulata dal difensore presso il domicilio eletto; (2) vizi di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del fatto come tentativo, contestando l'idoneita' degli atti e sostenendo che, alla luce dell'interruzione dell'ispezione quando e' emerso che l'immobile non era disabitato, si era verificata desistenza attiva; (3) vizi motivazionali sulla quantificazione della diminuzione della pena per tentativo e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto: (a) il primo motivo fondato limitatamente a Jovanovic, poiche' gli arresti domiciliari costituiscono impedimento legittimo a comparire che imponeva il rinvio e la traduzione dell'imputata: annulla la sentenza rispetto a Jovanovic e rinvia alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio; (b) per Nikolic il divieto di dimora nel comune di Ancona non e' considerato impedimento legittimo in assenza di richiesta di autorizzazione a partecipare, quindi il motivo non e' fondato e il ricorso e' dichiarato inammissibile; (c) il secondo motivo (sussistenza del tentativo e non configurabilita' della desistenza) e' inammissibile per manifesta infondatezza: i giudici di merito hanno correttamente ritenuto gli atti idonei a porre in essere il furto e che l'interruzione dovuta alla percezione di essere sorprese non costituisce desistenza volontaria; (d) il terzo motivo e' inammissibile: la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito ed erano adeguatamente motivate. Conseguentemente, il ricorso di Jovanovic e' accolto parzialmente (annullamento e rinvio), il ricorso di Nikolic e' dichiarato inammissibile; Nikolic e' condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un impedimento legittimo a comparire; la Corte ha ritenuto applicabile per la situazione di arresti domiciliari (Jovanovic) ma non per il divieto di dimora non seguito da richiesta di autorizzazione (Nikolic).
Usato per valutare l'idoneita' degli atti al reato: la Corte territoriale ha ritenuto che gli atti compiuti fossero idonei a realizzare il furto, giustificando la qualificazione come tentativo.
Richiamati in relazione alla discrezionalita' del giudice di merito nella graduazione della pena e nella valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti.
Applicato per la condanna della ricorrente dichiara inammissibile (Nikolic) al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale ai motivi di ricorso (limiti richiesti dall'articolo) nella composizione dei motivi presentati.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nelle forme previste dal decreto-legge in materia di svolgimento dei procedimenti.
Massime di principio
- La restrizione agli arresti domiciliari, se documentata o comunicata al giudice, costituisce impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato; il mancato rispetto determina annullamento del giudizio per quella parte.
- Il divieto di dimora non equivale automaticamente a impedimento legittimo: occorre che l'imputato richieda autorizzazione a partecipare; in mancanza, l'assenza non e' giustificata.
- Per configurare il tentativo e' necessario che gli atti esterni siano idonei, secondo l'ordinamento, a portare a compimento il reato; lo stop dovuto alla percezione di essere sorpresi non costituisce desistenza volontaria.
- La quantificazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se frutto di illogicita' manifesta o arbitrio.
- In ricorsi multipli di imputati, la Cassazione puo' accogliere il gravame limitatamente alla posizione di uno soltanto; in tal caso si annulla con rinvio per nuovo giudizio solo per quell'imputato.
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