Sentenza del 29/11/2022 n. 1397 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2012: profili IRAP, IVA e IRES. In particolare l'Ufficio contestava: indebita deduzione di componenti negativi (complessivi circa €96.794,79), mancata rilevazione di un fondo rischi per perdite future derivante da un presunto badwill (importo contestato complessivo circa €884.783,00 da imputare a 2012), indebita detrazione IVA su costi non inerenti (€13.591,65), e per l'IRES: ricavi da transfer pricing (€18.165,42), costi non documentati e non inerenti (più voci per €9.691,10; €64.722,13; €7.800,00; €14.581,56), oltre all'accertamento sulla mancata contabilizzazione del fondo perdite future. In primo grado la Commissione aveva accolto in gran parte i ricorsi della società, ritenendo tra l'altro non riconoscibile l'avviamento negativo per la modalità unitaria dell'operazione e ritenendo documentate e inerenti alcune provvigioni e indennità.
La decisione
La Commissione d'Appello ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha affermato che le operazioni non potevano essere considerate unitariamente per eludere effetti fiscali: la differente valorizzazione della passività del ramo d'azienda avrebbe dovuto dar luogo alla rilevazione di un badwill (fondo rischi perdite future) pari a circa €2.717.285,00, parte del quale doveva concorrere alla formazione del reddito secondo art. 83 TUIR con quote imputate agli esercizi 2011 e 2012 (tra cui la quota di €884.783,00 riferibile al 2012). Inoltre l'Appello ha condiviso l'Ufficio circa la mancata prova della inerenza di alcune voci e l'antieconomicità di pagamenti a forfait a favore di agenti: sono stati ricondotti a tassazione costi non documentati o non inerenti (es. €7.800,00 e €64.722,13) e rigettato il ricorso della società nel suo complesso. La società è stata condannata alle spese di giudizio (€12.000,00 per ciascun grado oltre 15% e accessori). Il transfer pricing era già passato in giudicato e sfavorevole alla società.
Norme richiamate
art. 83 TUIR
Il badwill o fondo per perdite future rilevato in seguito a operazioni di acquisizione concorre alla formazione del reddito secondo le regole del citato articolo, con imputazione alle annualità in cui si realizzano perdite civilistiche commisurate.
art. 1751 c.c.
Ai fini della spettanza di indennità per mancato preavviso o indennità per clientela, la norma è stata evocata per rilevare che alcune indennità non spettano quando la cessazione è dovuta a iniziativa dell'agente; quindi l'onere probatorio circa la spettanza è a carico della società.
Massime di principio
- Non è possibile "unificare" formalmente operazioni diverse (cessione ramo d'azienda vs cessione partecipazione) per occultare effetti fiscali: l'amministrazione può scindere le operazioni ed esigere il corretto trattamento tributario per ciascuna componente patrimoniale.
- Se da un'acquisizione emerge un badwill (valore contabile del ramo superiore al prezzo pagato), il relativo fondo rischi perdite future va rilevato e concorre al reddito secondo le previsioni fiscali (art.83 TUIR), ripartendone la tassazione sulle annualità secondo le perdite civilistiche realizzate.
- La deducibilità dei costi presuppone la prova documentale della loro esistenza, natura e inerenza: pagamenti a forfait senza specifica controprestazione o documentazione che colleghi il costo al fatturato/prodotti rischiano di essere disconosciuti come non inerenti.
- Non è ammessa la doppia deduzione dello stesso componente negativo in anni diversi; gli Uffici possono recuperare importi dedotti illegittimamente più volte.
- Le indennità contrattuali legate alla cessazione del rapporto di agenzia spettano solo se sussistono i presupposti normativi e contrattuali; la cessazione per iniziativa dell'agente può escludere tali indennità (onere della prova a carico del contribuente).
- In contenziosi su operazioni complesse è fondamentale esibire prospetti, contratti e dettagli di calcolo che dimostrino la correlazione fra pagamenti e risultati conseguiti; altrimenti il rischio di disconoscimento è rilevante.
- Le valutazioni contabili e le scelte di allocazione del prezzo fra asset correlati devono rispettare la sostanza giuridica e patrimoniale delle singole operazioni; la giustificazione economica non sempre esclude gli obblighi tributari derivanti dalla diversa natura dei soggetti o dei beni coinvolti.
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