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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10684/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna pronunziata dal Giudice di pace (pena pecuniaria e risarcimento per lesioni personali). Il motivo principale di cassazione denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 in relazione all'art. 574, comma 4, c.p.p., sostenendo che l'appello dell'imputato contro la responsabilità penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili (risarcimento) e pertanto doveva essere considerato ammissibile anche se non specificamente rivolto al capo civile.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato agli effetti civili e, agli effetti penali, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. In sintesi: (1) ha affermato che l'appello dell'imputato contro una condanna alla multa è ammissibile anche se non menziona espressamente la statuizione risarcitoria, in coerenza con l'art. 574, comma 4, c.p.p.; (2) ha rilevato che il reato (art. 582 c.p.) si è estinto per prescrizione (calcolo del termine in base agli artt. 157 e 160 c.p., con interruzioni e sospensioni valutate), per cui ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali; (3) ha annullato altresì la sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, poiché, dichiarata la prescrizione penale, l'azione civile diventa autonoma e non può essere decisa nel processo penale.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. n. 274/2000

    Coordinato con l'art. 574 c.p.p., secondo la Corte consente l'ammissibilità dell'appello dell'imputato avverso sentenze del Giudice di pace (pena della multa) anche se non rivolto espressamente alla statuizione civile, quando l'impugnazione concerne la responsabilità penale da cui dipendono le statuizioni civili.

  • art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità estende gli effetti anche agli altri punti che dipendono dai primi; la Corte lo applica per ritenere che l'appello penale si estende naturalmente alla causa civile (risarcimento).

  • art. 582 cod. pen.

    Norma incriminatrice (lesioni personali) rilevante per identificare il reato ascritto e la sua prescrizione; la Corte ne utilizza la qualificazione per il calcolo del termine prescrizionale.

  • artt. 157 e 160 cod. pen.

    Utilizzati per il calcolo del termine di prescrizione (durata del reato, interruzioni e sospensioni), con la Corte che verifica le cause interruttive e di sospensione e determina la data di estinzione (8 gennaio 2019).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento all'impossibilità di dichiarare cause di non punibilità quando l'impugnazione per Cassazione sia inammissibile (mancanza di valido rapporto di impugnazione), distinguendo i casi in cui la Corte può rilevare d'ufficio l'estinzione.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della gestione degli interessi civili residui una volta dichiarata l'estinzione del reato; la Corte ribadisce che, ove residuino solo interessi civili, questi devono essere rimessi alla cognizione della giurisdizione civile.

Massime di principio

  • L'appello dell'imputato avverso una sentenza di condanna penale che incide sulla responsabilità può essere considerato ammissibile anche se non contesta espressamente la parte relativa al risarcimento: l'impugnazione penale si estende alle statuizioni civili che ne dipendono (art. 574, comma 4, c.p.p.).
  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione, il reato si estingue per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali (estinzione del reato), con conseguente perdita della base per l'attribuzione dell'azione civile nel processo penale.
  • Quando la declaratoria di estinzione del reato fa venir meno il presupposto per l'attrazione dell'azione civile nel processo penale, le pretese della parte civile devono essere valutate dal giudice civile competente per valore (rinvio in ordine agli effetti civili).
  • Il calcolo della prescrizione richiede la verifica di tutte le cause interruttive e di sospensione (decreto di citazione, sentenza di primo grado, rinvii per impedimento del difensore, ecc.); tali cause possono prolungare il termine prescrizionale fino alla data di compimento.
  • La parte civile che intenda ottenere il risarcimento, se il processo penale si conclude con estinzione del reato, deve rivolgersi al giudice civile; l'assenza di decisione penale favorevole non impedisce in sé l'accesso alla tutela civile, purché esistano rimedi alternativi concreti ed efficaci.

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