Cassazione Civile, Ordinanza n. 23970/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un tratto autostradale tra due vallate. In primo grado era stata accolta la domanda dell’appaltatrice e dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, ritenuta responsabile delle gravi carenze progettuali e delle criticità geomorfologiche dell’area. La corte d’appello aveva confermato la risoluzione, rigettato l’appello principale del consorzio e accolto solo in parte l’appello incidentale dell’impresa, limitando il ristoro alla rivalutazione monetaria del mancato utile e al pagamento di alcuni SAL, ma respingendo le altre pretese risarcitorie. In cassazione il consorzio ha proposto ricorso principale con cinque motivi, tutti incentrati su omesso esame di fatti decisivi, errata valutazione del contratto, del capitolato, del bando, della perizia di parte, della condotta dell’appaltatrice prima e dopo l’atto di sottomissione, nonché violazione dell’art. 1458 c.c. in relazione a poste risarcitorie e SAL. L’appaltatrice ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, deducendo violazione degli artt. 1418, 1453, 1458 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente trattato come semplici riserve, e quindi come pretese contrattuali, voci che invece avrebbero dovuto essere esaminate come domande risarcitorie conseguenti alla risoluzione del contratto, senza limitarsi al solo mancato utile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del consorzio e il suo ricorso incidentale, ritenendo le censure generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso dell’appaltatrice e il primo motivo del suo ricorso incidentale, osservando che, una volta accertata la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, le pretese dell’appaltatore non andavano più esaminate alla stregua delle riserve contrattuali, ma come domande risarcitorie fondate sugli artt. 1453 e 1458 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
controricorso ex art. 370 cod. proc. civ.
richiamato per rilevare che l’intimato non aveva svolto valida attività difensiva con il solo atto di costituzione per l’udienza.
richiamato come parametro della tipologia dei vizi deducibili in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che il motivo di ricorso deve essere specifico, chiaro e autosufficiente, con precisa indicazione delle ragioni di censura.
richiamato dai ricorrenti incidentali, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché accoglie il motivo sotto il profilo della qualificazione delle pretese dopo la risoluzione.
una volta risolto il contratto per inadempimento, le pretese dell’appaltatore vanno ricondotte al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento.
la risoluzione del contratto comporta che non si possa più discutere di compensi fondati sul contratto; le conseguenze vanno valutate secondo le regole della risoluzione.
dedotto come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato accolto in combinazione con la questione della qualificazione delle domande.
art. 29 l. reg. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35
invocato dal ricorrente principale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e la Corte non ne affronta l’esatta applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure, pur formalmente incardinate su vizi di legittimità, sono formulate in modo confuso e non specifico e mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Le pretese economiche dell’appaltatore fondate sulle "riserve" presuppongono un contratto valido e ancora efficace; se il contratto è stato risolto per inadempimento, le conseguenze patrimoniali della condotta dell’altra parte devono essere esaminate come domande risarcitorie ai sensi degli artt. 1453 e 1458 c.c., e non come mere riserve contrattuali.
- Quando il giudice accerta la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, non può limitarsi a liquidare una sola voce di danno se dalle allegazioni e dalle risultanze acquisite emergono ulteriori poste risarcitorie da scrutinare secondo il regime della risoluzione.
- Le valutazioni di fatto sulla imputabilità dell’inadempimento e sulle risultanze probatorie, se sorrette da motivazione congrua, non sono sindacabili in cassazione come terzo grado di merito.
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