Cassazione Penale, Sentenza n. 1795/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di tutti per associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, riciclaggio e autoriciclaggio nonché disposta la confisca di conti correnti e immobili. Le doglianze principali riguardavano: nullit� e mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di abusivismo finanziario (art. 132 TUB), contestazione della qualificazione dell'attivit� come rivolta al pubblico e quindi penalmente rilevante, insufficienza e illogicit� della motivazione con riferimento alle captazioni e alle dichiarazioni confessorie, inesistenza del vincolo associativo e della consapevolezza del carattere usurario per alcuni fatti, liceit� delle risorse impiegate per acquisti immobiliari e irragionevolezza della confisca, nonch� eccessivit� della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi proposti nell'interesse di Rozalia Cosmina Fita e di Adrian Constantin Murariu e inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Mariana Murariu. Sono pertanto confermate le condanne e le pronunce di merito, inclusa la confisca dei beni contestati, nonch� la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La corte ha motivato che: vi era una doppia conforme pronuncia di condanna (primo grado e appello) con motivazione logica e persuasiva; l'attivit� di esercizio abusivo dell'attivit� finanziaria � stata correttamente qualificata come eventualmente abituale con decorrenza della prescrizione dall'ultimo atto (termine non ancora maturato); le valutazioni probatorie sulle intercettazioni, sulle dichiarazioni delle persone offese e sulla documentazione sequestrata sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicit�; il vincolo associativo e la partecipazione alle attivit� usurarie e di riciclaggio risultano adeguatamente provati; le censure sulla liceit� delle provviste per gli acquisti immobiliari e sull'extraterritorialit� delle condotte erano generiche e non hanno superato la motivazione di merito; la confisca � legittima ai sensi delle norme richiamate. In definitiva, rigetto dei ricorsi degli odierni ricorrenti e inammissibilit� del terzo ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), art. 132
art. 132, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385
L'abusivismo finanziario pu� avere natura eventualmente abituale; la condotta si configura anche se rivolta a una cerchia ristretta di soggetti quando sussista un minimo apparato organizzativo e carattere di professionalit�. Ai fini della prescrizione, se l'attivit� � abituale il termine decorre dall'ultimo atto.
Articolo relativo all'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto provato l'esistenza di un gruppo organizzato con ruoli distribuiti e finalit� delittuose (usura, riciclaggio, sfruttamento della prostituzione).
Articolo relativo al reato di usura; la Corte ha confermato la responsabilit� dei singoli per numerosi episodi, sulla base di intercettazioni e dichiarazioni delle persone offese.
codice penale, artt. 648-bis, 648-ter e 648-quater
artt. 648-bis, 648-ter, 648-quater cod. pen.
Norme sul riciclaggio, autoriciclaggio e disciplina della confisca per delitti economico-finanziari; sono state ritenute applicabili per gli investimenti dei proventi illeciti e a fondamento della misura ablativa.
Norma richiamata a supporto della confisca di beni ritenuti riconducibili o acquistati con proventi delittuosi; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto la confisca legittima anche quando talune operazioni abbiano profili transnazionali, se parte della condotta si � svolta in Italia.
codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena e delle circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha confermato la discrezionalit� del giudice di merito nella dosimetria, limitandone il sindacato in Cassazione salvo vizio logico o arbitrario.
codice di procedura penale, art. 129
Norma invocata per la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione; la Cassazione ha spiegato che, dato il carattere eventualmente abituale del reato di abusivismo finanziario, la prescrizione decorre dall'ultimo atto e non � maturata.
codice di procedura penale, art. 611
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione sulla trattazione scritta; citata in motivazione per l'iter processuale davanti alla Cassazione.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione probatoria di merito: sono inammissibili motivi che chiedono una diversa lettura delle prove salvo manifesta illogicit� o violazione di legge.
- La qualificazione dell'esercizio abusivo dell'attivit� finanziaria come eventualmente abituale implica che la prescrizione decorre dall'ultimo atto e non dalla singola erogazione, rendendo frequente la prosecuzione dell'azione penale per periodi prolungati.
- Attivit� finanziarie rivolte a una cerchia ristretta di soggetti possono rientrare nel concetto di attivit� 'nei confronti del pubblico' se esiste un apparato organizzativo minimo e carattere di professionalit�.
- La presenza di intercettazioni convergenti, documentazione contabile e dichiarazioni delle persone offese, con riscontri incrociati, pu� costituire base sufficiente per ricostruire un vincolo associativo e la consapevolezza del carattere illecito delle condotte.
- La confisca dei beni � legittima quando risulti, anche per indizi e tramite una ricostruzione complessiva, il collegamento tra proventi illeciti e acquisto di immobili o il trasferimento di valori, anche se parte dell'attivit� ha profili transnazionali, purch� esista un elemento di collegamento con il territorio nazionale.
- Le censure in tema di liceit� delle fonti di provvista devono essere concrete e specifiche: mere asserzioni generiche non superano la motivazione di merito.
- La determinazione della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di ragionamenti illogici o arbitrari.
- La duplicazione conformativa delle decisioni di primo e secondo grado rafforza la presunzione di correttezza della valutazione probatoria e riduce le possibilit� di successo in sede di legittimit� per richieste riformulative dei fatti.
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