Cassazione Penale, Sentenza n. 36376/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado, pronunciata il 31 marzo 2025, lamentando anzitutto l’intervenuta prescrizione dei reati. La Corte ha rilevato che le condotte contestate si erano svolte tra il 12 febbraio e il 29 marzo 2018 e che, alla data della decisione di primo grado, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi non era maturato; ha inoltre ricostruito le sospensioni intervenute nei giudizi di appello e di cassazione. Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Asti: sosteneva che il danno patrimoniale si fosse verificato nei luoghi dai quali le persone offese avevano disposto i pagamenti e che il ricorso a ricariche di una carta prepagata non giustificasse una diversa individuazione del luogo di consumazione. La Corte d’appello aveva invece accertato che la carta PostePay destinataria dei versamenti era dotata di IBAN e collegata a un conto corrente intestato all’imputata. La ricorrente non ha specificamente censurato tale accertamento né dedotto travisamenti della prova. Il testo non identifica ulteriori dettagli del fatto contestato o gli altri motivi eventualmente proposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi esaminati erano manifestamente infondati. Quanto alla prescrizione, ha applicato la disciplina dell’art. 159 c.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, pertinente alle condotte commesse tra il 2017 e il 2019, e ha considerato le sospensioni maturate durante i giudizi di merito e di cassazione: alla pronuncia del 2 ottobre 2026 il termine non era decorso. Quanto alla competenza territoriale, ha ritenuto corretta l’individuazione del Tribunale di Asti, poiché, quando il pagamento confluisce su una carta dotata di IBAN collegata a un conto corrente e l’ordine non coincide con l’accredito, la truffa si consuma nel luogo in cui l’agente consegue il profitto mediante riscossione. La censura non si confrontava con l’accertamento fattuale decisivo sul collegamento della carta al conto corrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Dal termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, decorrente il 30 giugno 2025, ovvero novanta giorni dalla data della pronuncia della sentenza intervenuta il 31 marzo 2025, il corso della prescrizione è rimasto sospeso, ai sensi dell’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che ha definito il grado successivo, intervenuta il 28 aprile 2026, e dunque per un periodo di nove mesi e ventinove giorni, inferiore al limite massimo di un anno e sei mesi previsto dalla legge.
Per i fatti commessi nel periodo di applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la prescrizione è sospesa durante i periodi processuali indicati dalla norma, entro il limite massimo di un anno e sei mesi per ciascuna sospensione considerata; nel caso concreto, le sospensioni ricostruite non avevano determinato il maturare della prescrizione.
Dal termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, decorrente il 30 giugno 2025, ovvero novanta giorni dalla data della pronuncia della sentenza intervenuta il 31 marzo 2025, il corso della prescrizione è rimasto sospeso, ai sensi dell’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che ha definito il grado successivo, intervenuta il 28 aprile 2026, e dunque per un periodo di nove mesi e ventinove giorni, inferiore al limite massimo di un anno e sei mesi previsto dalla legge.
Il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado rileva, nel caso trattato, per individuare il momento dal quale decorre la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 159 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e ravvisati profili di colpa nella sua proposizione, la Corte condanna la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La truffa contrattuale realizzata mediante pagamento su una carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente, quando l’ordine di pagamento non è contestuale all’accredito, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto riscuotendo la somma, non nel luogo in cui la persona offesa impartisce la disposizione di pagamento.
- La censura sulla competenza territoriale che non contesta specificamente l’accertamento fattuale decisivo posto a fondamento della decisione impugnata non supera la ragione della pronuncia e risulta manifestamente infondata.
- Per le condotte commesse nel periodo di applicazione della disciplina dell’art. 159 c.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, i periodi di sospensione della prescrizione durante i gradi di merito e di legittimità vanno calcolati secondo tale disciplina e nei limiti temporali da essa previsti.
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