Cassazione Civile, Ordinanza n. 19353/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Ha anche compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la spontanea desistenzа per fatti sopravvenuti, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l'inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse non rientri nella ratio sanzionatoria della norma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Torino in una controversia di pubblico impiego. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore ha depositato una breve nota di rinuncia al ricorso, con undici dichiarazioni individuali di rinuncia sottoscritte da altrettante ricorrenti, ma non notificate alla parte controricorrente; una delle ricorrenti non aveva neppure sottoscritto la rinuncia. La Corte ha ritenuto che tale sopravvenienza, pur non perfezionando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., esprimesse un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, rendendo il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
La rinuncia non notificata alla controparte non è idonea, da sola, a determinare l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità dipende da sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché manca la ratio sanzionatoria tipica dell'inammissibilità originaria.
Cass. n. 25625/2020
L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento dell'impugnazione, ma anche fino alla decisione della causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso o la spontaneа desistenza successiva alla proposizione dell'impugnazione, sebbene non perfezioni necessariamente l'estinzione del processo per difetto dei presupposti formali, può determinare l'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.
- L'interesse ad impugnare deve permanere per tutta la durata del giudizio di legittimità; se viene meno per fatti sopravvenuti, il ricorso diventa inammissibile.
- La mancata notificazione della rinuncia alla controparte impedisce, di regola, che la rinuncia produca l'effetto estintivo previsto dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta carenza di interesse e non da una originaria mancanza dei presupposti dell'impugnazione.
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