Cassazione Penale, Sentenza n. 8379/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per reati connessi alla rapina (artt. 110, 628, commi primo e terzo, 582 e 585 c.p.). Primo motivo: censura della qualificazione dell'aggravante "delle persone riunite" ai sensi dell'art. 628, comma 3, cod. pen., sostenendo che la violenza sarebbe stata esercitata da un solo rapinatore mentre l'altro era in luogo appartato e non prossimo, quindi non si sarebbe verificata la simultanea, effettiva presenza di più persone nel luogo della violenza. Secondo motivo: censura per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., in ragione della restituzione dell'orologio sottratto alla persona offesa, ritenendo che tale restituzione dovesse integrare attenuante per riparazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi reiterativi delle doglianze già svolte in appello e non confrontati specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, comportando violazione del requisito di specificità dell'impugnazione (art. 591 c.p.p. richiamato in motivazione). In diritto la Corte ha inoltre valutato i profili di merito come manifestamente infondati: l'aggravante dell'art. 628, comma 3, è stata correttamente applicata poiché la ricostruzione probatoria (dichiarazioni della persona offesa e di un testimone, immagini di videosorveglianza e dichiarazioni confessorie) dimostrava la presenza contestuale di due persone nel luogo del fatto, e la mera circostanza che uno dei due abbia materialmente agito mentre l'altro faceva da "palo" non esclude l'aggravante; la percezione della vittima circa la presenza del secondo soggetto è irrilevante. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., la Corte ha confermato la non concedibilità dell'attenuante perché la sola restituzione della refurtiva non integra un ristoro integrale del danno (mancano risarcimento del danno morale e fisico), per cui la circostanza non può essere riconosciuta. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante "delle persone riunite" si configura quando, al momento della violenza o della minaccia, è accertata la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo del fatto; è irrilevante che la violenza sia materialmente posta in essere da una sola di esse se l'altra contribuisce stando a breve distanza o facendo da "palo"
L'attenuante per riparazione del danno richiede un risarcimento integrale delle conseguenze pregiudizievoli del reato; la mera restituzione della refurtiva non è di per sé sufficiente per riconoscere l'attenuante
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
L'impugnazione per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento di ciascun motivo; la mancata confrontazione puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato (ad es. mera riproduzione dei motivi di appello) rende il ricorso inammissibile
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ove ravvisi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può irrogare una somma a favore della cassa delle ammende
art. 110 c.p. e artt. 582, 585 c.p. (capo di imputazione)
Richiamate come norme di accusa: art. 110 per il concorso di persone nel reato; le altre disposizioni indicate sono le fattispecie materiali contestate nell'imputazione valutate nel processo di merito
Massime di principio
- Perché la Corte di cassazione esamini un ricorso è necessario che esso contenga una critica specifica e motivata delle argomentazioni della decisione impugnata; la mera ripetizione dei motivi già esposti in appello comporta inammissibilità
- L'aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3 ("persone riunite"), si realizza quando è accertata la presenza simultanea di più soggetti nel luogo e nel momento della violenza: non è necessario che tutti concorrano materialmente alla violenza, basta il contributo attivo o la funzione di "palo" di uno dei partecipanti
- La percezione della vittima circa la presenza di un secondo soggetto è irrilevante ai fini del riconoscimento dell'aggravante: ciò che conta è l'oggettiva connpresenza e la maggiore potenzialità criminosa derivante dalla presenza di più persone
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. è necessario dimostrare una riparazione integrale del danno (compenso adeguato anche per le conseguenze morali e fisiche), la semplice restituzione della refurtiva non basta
- In situazioni analoghe, se si intende contrastare l'applicazione dell'aggravante 'persone riunite', è fondamentale produrre prove precise (es. immagini, tracciati temporali, testimonianze che dimostrino l'assenza simultanea o la non collaborazione concreta dell'eventuale secondo soggetto)
- Se si invoca l'attenuante per riparazione, documentare non solo la restituzione ma anche il risarcimento effettivo e integrale del danno subito dalla vittima (compenso per danno morale/fisico) aumenta le possibilità di riconoscimento
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