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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02955/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, rideterminata la pena, aveva confermato la condanna per furto di energia/gas e dichiarato non doversi procedere per un secondo capo per intervenuta prescrizione. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione di legge sulla sussistenza della condizione di procedibilità, in particolare sulla legittimazione a proporre querela; 2) violazione di legge in ordine alla responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte di merito avesse errato nel confermare la condanna; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., contestandone la configurabilità nel caso di sottrazione di gas mediante allaccio abusivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inedito e quindi non deducibile in cassazione perché relativo a una questione non devoluta con specificità al giudice d'appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione previa. Ha giudicato il secondo motivo non deducibile perché consisteva nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, a fronte di una motivazione di merito immune da vizi logici e giuridici, fondata anche sulle letture negative del contatore nel periodo di intestazione del contratto all'imputato. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che, nel furto di energia elettrica e di gas, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando la sottrazione avvenga mediante allaccio abusivo a terminali collocati in una proprietà privata, poiché rileva la destinazione dell'energia a pubblico servizio e la sua deviazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625, comma primo, n. 2) e n. 7, c.p.

    richiamati come base della condanna confermata in appello per furto aggravato, con particolare rilevanza dell'aggravante dell'art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    l'aggravante è configurabile nel furto di energia elettrica e anche nel furto di gas quando la sottrazione avviene mediante allaccio abusivo ai terminali collocati in proprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione dell'energia a pubblico servizio da cui viene distolta.

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto, richiamata insieme alle aggravanti per descrivere il titolo di reato confermato dalla sentenza impugnata.

  • art. 615 c.p.p.

    non citato nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, cioè non specificamente devolute al giudice d'appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o che non fosse possibile dedurre prima.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • Nel furto di energia elettrica o di gas, l'aggravante relativa alla cosa esposta alla pubblica fede è configurabile anche se la sottrazione avviene mediante allaccio abusivo a terminali situati in una proprietà privata, perché la destinazione finale al pubblico servizio permane.
  • La distinzione tra autore materiale della manomissione e beneficiario dell'energia sottratta rileva solo se incide sull'elemento soggettivo; in quanto circostanza oggettiva, l'aggravante si estende all'agente se conosciuta o ignorata per colpa.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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