Cassazione Penale, Sentenza n. 1645/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2020 che rigettava l'opposizione avverso il decreto di espulsione disposto quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge per non avere il Tribunale considerato che egli era entrato con visto per soggiorno breve e fu trattenuto in carcere prima della scadenza del visto, così essendo stato impedito a lasciare spontaneamente il territorio nazionale e venendo meno il presupposto soggettivo previsto dall'art. 13, comma 2; (ii) violazione di legge e principio di irretroattività della legge penale più favorevole richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020, sostenendo che il reato (rapina aggravata) era stato commesso sotto una normativa che escludeva l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione.
La decisione
Ricorso per cassazione dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che: (a) la causa di "forza maggiore" prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998 riguarda esclusivamente il ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno e non l'impossibilità di allontanarsi volontariamente dal territorio nazionale; pertanto il fatto di essere stati detenuti durante la vigenza del visto non esonera dall'applicazione della normativa sull'espulsione alternativa; (b) il secondo motivo è generico e il ricorrente non ha dimostrato che l'applicazione della normativa vigente al momento del fatto renderebbe per lui più favorevole l'esecuzione della pena (quindi la richiamata sentenza costituzionale non opera a suo favore nel caso concreto); (c) il ricorrente non ha allegato legami significativi con l'Italia che potessero influire sulla valutazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico sull'immigrazione, art. 16, comma 5
l'espulsione, quale misura alternativa alla detenzione, sia disposta nei confronti dello straniero, identificato e detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che "si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2"
L'art. 16, comma 5, collega espressamente la possibilità di disporre l'espulsione come misura alternativa alla condizione prevista dall'art. 13, comma 2: pertanto l'applicazione dell'espulsione alternativa è subordinata al verificarsi delle fattispecie tassativamente richiamate da quest'ultimo articolo.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico sull'immigrazione, art. 13, comma 2
omessa richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto, "salvo che il ritardo sia dipeso da forma maggiore"
La nozione di "forma maggiore" (forza maggiore) richiamata dall'art. 13, comma 2, si riferisce specificamente al ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno e non può essere estesa, senza prova, ad altre condotte o opzioni personali (come la mancata possibilità di allontanamento volontario alla scadenza del visto).
Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020
La sentenza è richiamata sul principio di irretroattività della legge penale più favorevole e sulle modifiche delle modalità esecutive della pena; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente non ha dimostrato in che misura la normativa anteriore sarebbe più favorevole per l'esecuzione residua della pena, per cui il principio non è applicabile nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1, primo periodo
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deroga per "ritardo dipendente da causa di forza maggiore" nell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/98 è interpretata restrittivamente: si riferisce al ritardo nella presentazione della domanda di permesso di soggiorno e non a qualsiasi impedimento derivante dalla detenzione, a meno che non sia provato che la detenzione ha effettivamente impedito la richiesta entro i termini.
- La semplice circostanza di essere stati trattenuti in carcere durante la vigenza di un visto per soggiorno breve non basta, senza prove aggiuntive, a escludere l'applicabilità dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione.
- Chi invoca l'applicazione della legge penale o regolamentare più favorevole (o la non retroattività di una norma più sfavorevole) ha l'onere di dimostrare concretamente che l'applicazione della normativa anteriore renderebbe l'esecuzione della pena effettivamente più favorevole.
- Le eccezioni generiche o non documentate (es.: affermazioni non provate di impossibilità di lasciare il territorio o di legami rilevanti con il paese) sono destinate a non essere accolte: è necessaria documentazione e prova specifica.
- Nel contesto dei procedimenti sull'espulsione come misura alternativa, è fondamentale dimostrare legami significativi con il territorio o circostanze personali rilevanti per ottenere un trattamento diverso; l'assenza di tali elementi indebolisce il ricorso.
- Il rigetto del ricorso comporta con frequenza la condanna alle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare l'effettiva fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni non documentate.
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