Cassazione Penale, Ordinanza n. 29248/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nei suoi capisaldi, compresa l'affermazione di responsabilità per bancarotta fallimentare e la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio già effettuata in appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, pur riconoscendo le attenuanti generiche, aveva solo parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Fermo, confermando la responsabilità per bancarotta fallimentare e rideterminando la pena. Con i primi tre motivi il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta distrazione di beni della società fallita, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla prova della qualità di amministratore di fatto. Con il quarto e quinto motivo censurava l'omessa motivazione sull'incongruenza delle dichiarazioni testimoniali e la violazione di legge per avere affermato la colpevolezza senza prova al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché riproducevano in modo aspecifico censure già esaminate e disattese in appello.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente dal riferimento alla qualità di amministratore di fatto, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.
Norma implicata dal delitto di bancarotta fallimentare oggetto della condanna, senza ulteriore specificazione nel testo.
Richiamato implicitamente dal tema della valutazione della prova e della sufficienza degli elementi probatori, ma non menzionato espressamente nel testo.
Richiamato implicitamente dalla censura sulla prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, senza ulteriore approfondimento testuale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente congrua.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono nella mera riproposizione pedissequa dei motivi già dedotti in appello e puntualmente respinti, senza una critica argomentata specifica della sentenza impugnata.
- Le censure su distrazione di beni, elemento soggettivo e qualità dell'amministratore di fatto, se dirette a contestare il giudizio fattuale del merito, non sono deducibili come vizi di legittimità.
- La deduzione della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è ammissibile se formulata in modo generico e sganciata da specifiche carenze logiche o giuridiche della motivazione di merito.
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