Cassazione Penale, Sentenza n. 989/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza emessa dall'Ufficio del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Taranto dell'11/01/2021, con la quale era stato condannato alla sola pena dell'ammenda di 400 euro per il reato ricondotto all'art. 712 c.p. (ricettazione). In appello, tramite difensore, contestava l'esistenza dell'elemento psicologico del reato (sostenendo di non aver avuto motivo di ritenere che il motociclo fosse provento di furto) e, in via subordinata, la eccessività della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente inteso proporre un appello — mezzo di gravame inammissibile contro sentenze di condanna alla sola ammenda ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. — e che l'atto conteneva esclusivamente censure di merito non pertinenti ai motivi tassativi di cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La fattispecie originaria è stata ricondotta all'art. 712 c.p. (ricettazione). La Corte registra la riqualificazione del fatto operata in sede di primo grado e non ne discute nel merito in questa sede di inammissibilità.
Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda. Tale disposizione giustifica l'improcedibilità dell'appello proposto, essendo il rimedio esperito non consentito dalla legge per la tipologia di provvedimento impugnato.
Prevede la trasmissione alla Corte competente quando l'impugnazione sia stata proposta con mezzo diverso da quello consentito, a condizione che sussista una voluntas impugnationis riconoscibile. La Corte interpreta la norma nel senso che essa permette la rettifica della mera inesatta "etichetta" della impugnazione ma non la sostituzione del mezzo effettivamente voluto dalla parte quando quest'ultima abbia chiaramente proposto un rimedio diverso da quello legittimo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma che individua i motivi di cassazione (vizi di motivazione). La Corte osserva che l'impugnazione presentava soltanto censure di merito (insussistenza dell'elemento psicologico e doglianza sulla pena) non riconducibili ai motivi tassativi di cui all'art. 606, rendendo il ricorso incompatibile con il rimedio di legittimità.
Consente la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende. Applicata dalla Corte per fissare in euro 3.000 la somma dovuta dal ricorrente per colpa nella scelta del rimedio.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U., n. 16/1997, Nexhi)
La giurisprudenza di legittimità chiarisce i limiti dell'art. 568, comma 5: è rettificabile solo l'errata denominazione dell'impugnazione quando la volontà reale della parte è di esperire il rimedio corretto; non è invece possibile convertire un'impugnazione quando la parte ha effettivamente voluto e determinato un mezzo non consentito dalla legge.
Massime di principio
- La sentenza di condanna alla sola ammenda è inappellabile: non è consentito proporre l'appello ordinario contro tale provvedimento ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.
- Se si propone un rimedio con nome errato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. il giudice può correggere la mera "etichetta" solo quando risulti che la parte aveva effettivamente inteso esperire il rimedio legittimo; se dall'atto risulta invece la volontà di utilizzare un mezzo inammissibile, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
- In Cassazione vanno formulate ragioni attinenti ai motivi tassativi di legittimità (art. 606 c.p.p.); censure meramente di merito non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione.
- La scelta errata del rimedio può comportare non solo l'inammissibilità del gravame ma anche conseguenze economiche (spese processuali e somme da versare alla cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella condotta del ricorrente.
- In situazioni dubbie è preferibile, prima di proporre impugnazioni, consultare il difensore per individuare il mezzo processuale corretto (appello, ricorso per cassazione, o altri rimedi), verificando le norme che regolano l'impugnabilità del specifico provvedimento.
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