Cassazione Civile, Ordinanza n. 06298/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano agito davanti al Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione, ovvero il risarcimento dei danni da tardivo e incompleto recepimento delle direttive comunitarie in tema di compenso dei medici specializzandi. Le amministrazioni convenute avevano eccepito la prescrizione del diritto e chiesto il rigetto. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione delle norme in materia di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la prescrizione decennale non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 perché il diritto sarebbe stato esercitabile solo al momento della piena attuazione della normativa europea, mai avvenuta; in subordine chiedevano il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fosse uniformata a un orientamento consolidato secondo cui, per i medici specializzandi che rientrano nel periodo di inadempienza statale, la prescrizione decennale dell'azione risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999, momento in cui gli aventi diritto esclusi da quella disciplina hanno avuto certezza del mancato adempimento ulteriore dello Stato. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano dedotto atti interruttivi della prescrizione nel decennio 27 ottobre 1999 - 27 ottobre 2009. Ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
è stata invocata come norma sulla violazione e falsa applicazione di legge dedotta in cassazione
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento consolidato della Corte
richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione del diritto
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione decorre solo da quando il diritto può essere esercitato
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della prescrizione
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti quale norma rilevante sulla disciplina delle scuole di specializzazione
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
considerato dalla Corte il punto di emersione della ragionevole certezza dell'ulteriore inerzia dello Stato e quindi dies a quo della prescrizione decennale
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati dai ricorrenti in relazione al tardivo recepimento delle direttive comunitarie
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti a fondamento del rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva nell'ordinamento UE
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
richiamati dai ricorrenti
la Corte ha condannato i ricorrenti anche al pagamento della somma prevista per la proposizione di un ricorso infondato o abusivo nel contesto di orientamento consolidato
la Corte ha dato atto che alla condanna ex comma 3 segue per legge la somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
indicato come atto di parziale attuazione tardiva delle direttive sui medici specializzandi
considerata come intervento che ha definito la situazione, senza ulteriori atti di adempimento generalizzato
Massime di principio
- Nei giudizi risarcitori fondati sul tardivo o incompleto recepimento di direttive europee in materia di medici specializzandi, la prescrizione decennale dell'azione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999, poiché da quel momento gli aventi diritto esclusi dalla norma hanno potuto considerare definitivamente consumata l'inerzia dello Stato.
- La decorrenza della prescrizione non dipende dalla perdurante mancata piena attuazione della direttiva, ma dal momento in cui il creditore ha ragionevole certezza dell'inadempimento e può far valere la propria pretesa risarcitoria.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già da tempo disattese da un orientamento di legittimità consolidato, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- In tema di prescrizione, la parte che agisce deve allegare e provare l'eventuale tempestivo compimento di atti interruttivi, perché in difetto la pretesa va dichiarata prescritta se il termine è spirato secondo il dies a quo applicabile.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione è già risolta da una giurisprudenza interna consolidata e non emergono seri elementi di novità o contrasto interpretativo.
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