Cassazione Penale, Sentenza n. 19542/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 in quanto la pericolosità sociale non sarebbe attuale; censurava il rigetto della richiesta istruttoria (memoria del 04/12/2021) volta ad acquisire una relazione aggiornata di pubblica sicurezza sull'attualità della pericolosità e, nel merito, contestava che la decisione si fosse fondata unicamente sul titolo di reato per cui era stato condannato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato le risultanze: fatti commessi nel 2018, ruolo particolarmente attivo del Puleri anche durante gli arresti domiciliari, detenzione di arma con matricola abrasa, possesso di un jammer, rapporti con esponenti di rilievo del sodalizio e coinvolgimento nel traffico di stupefacenti. Tali elementi hanno reso manifesta la stabilità e la proiezione futura dei legami associativi, escludendo che la decisione si basasse sul mero titolo di reato. La richiesta di relazione aggiornata è stata respinta per carattere meramente esplorativo in mancanza di specifiche indicazioni fattuali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011
Richiede l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ammette l'uso della presunzione semplice sulla stabilità del vincolo associativo solo se supportata da elementi fattuali specifici
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formula del motivo di cassazione nei ricorsi avverso misure di prevenzione: il motivo deve essere enunciato nei termini richiesti dalla norma
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; qui indicata come regola formale per la trasmissione degli atti
Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata nel caso con determinazione della somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- Per misure di prevenzione in materia di mafiosità è necessario provare l'attualità della pericolosità sociale; non basta il mero titolo di reato
- Elementi quali la recente rilevanza temporale dei fatti, il ruolo attivo nell'associazione, contatti con esponenti di rilievo, coinvolgimento in traffici illeciti e possesso di armi o strumenti illeciti rafforzano la prova dell'attualità della pericolosità
- La richiesta istruttoria per acquisire una relazione aggiornata di pubblica sicurezza può essere respinta se priva di indicazioni fattuali specifiche e dunque meramente esplorativa
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito dei fatti: i vizi devono consistere in violazioni di legge o in carenze di motivazione rilevanti ai sensi della giurisprudenza
- La motivazione del decreto deve confrontarsi con gli elementi potenzialmente decisivi; l'omissione di confronto con un elemento che, singolarmente considerato, avrebbe potuto mutare l'esito rende la motivazione carente
- L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese e, se prevista, il versamento alla Cassa delle Ammende
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