Sentenza del 05/08/2024 n. 21945 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento per IVA e IRES relative al 2014, emessa dopo un controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 602/1973 e 54 del D.P.R. n. 633/1972, anche in conseguenza della decadenza dalla rateizzazione per il mancato pagamento della quinta rata. Paudice contestava la corrispondenza degli importi iscritti a ruolo con la dichiarazione, denunciava un possibile doppio recupero di un’eccedenza di credito e censurava la motivazione della decisione di primo grado; contestava inoltre sanzioni e interessi e invocava l’esonero dalle sanzioni perché le irregolarità sarebbero state causate dal commercialista, già denunciato e poi assolto in sede penale l’amministratore della società. In Cassazione ha proposto tre motivi: difetto di motivazione e omesso esame; violazione dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 quanto alla rateizzazione e alle sanzioni; violazione della legge n. 423/1995 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997 per la condotta del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mescolava censure eterogenee e, comunque, infondato: la sentenza d’appello esponeva in modo sufficiente le ragioni della decisione; inoltre, la censura di omesso esame era preclusa dalla doppia conforme e non indicava un fatto storico decisivo nei termini richiesti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo stati riportati gli atti e i passaggi necessari a verificare le contestazioni su sanzioni e rateizzazione. Il terzo motivo è stato rigettato: la denuncia del professionista e l’assoluzione penale dell’amministratore non dimostravano, da sole, né la condotta fraudolenta del commercialista né l’effettiva vigilanza della società sul mandato. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto. Restano fermi gli esiti di merito sfavorevoli alla società: la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 602/1973 e art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Sono le disposizioni richiamate per il controllo automatizzato che ha dato origine alla liquidazione e alla cartella. La Corte le menziona per ricostruire il contesto della controversia, senza formulare una specifica interpretazione sostanziale della loro applicazione.
Art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973
La sentenza d’appello aveva escluso l’applicabilità, ratione temporis, del comma 3 nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015. In Cassazione la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza; la Corte non ha quindi deciso nel merito se ricorressero i presupposti del lieve inadempimento.
La norma è stata invocata dalla società insieme all’art. 15-ter, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché non erano stati riportati gli atti e i passaggi processuali necessari a valutarla.
Art. 1 della legge n. 423/1995 e art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997
In tema di sanzioni tributarie, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, prevede una causa generale di non punibilità dei contribuenti per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto del professionista incaricato della redazione della denuncia dei redditi, rispetto alla quale l'art. 1 della legge n. 423 del 1995 introduce una disciplina di carattere speciale in relazione alla sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del predetto professionista, di talché non solo in fase di riscossione, ma anche in sede contenziosa, il contribuente può andare esente da sanzione ove dimostri di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito.
L’esonero dalle sanzioni per l’inadempimento imputabile al professionista richiede la prova che il contribuente gli abbia fornito le somme dovute e abbia vigilato sull’esecuzione dell’incarico. La denuncia del professionista, senza elementi concreti sulla frode e sulla vigilanza, non basta.
Art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando.
La responsabilità del contribuente non è esclusa se, pur denunciando il terzo, non prova di aver adempiuto al dovere di vigilare sul suo operato. La colpa può consistere anche nella mancata vigilanza.
Art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata menzione di ogni singolo elemento di prova. La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità della censura formulata sovrapponendo mezzi d’impugnazione eterogenei.
Art. 132 c.p.c. e art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
l'obbligo motivazionale deve ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata
La motivazione è sufficiente se espone, anche concisamente, le ragioni di fatto e di diritto e permette di comprendere e controllare il percorso seguito. È apparente solo quando le argomentazioni non rendono percepibili le ragioni della decisione.
in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto preclusa la censura di omesso esame in presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, secondo la disciplina applicabile al caso.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi apprezzato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali.
Per rendere verificabile una censura, il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti e riassumerne il contenuto o trascriverne i passaggi essenziali. Non è necessario riportarli integralmente quando il contenuto è indicato in modo preciso; non basta rinviare genericamente al fascicolo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, e art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti e ove dovuto, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Chi contesta una cartella conseguente a controllo automatizzato deve indicare concretamente quali importi non corrispondono alla dichiarazione e perché; la generica denuncia di errori o di doppio recupero non è sufficiente.
- La richiesta e l’ottenimento della rateizzazione possono essere valutati dal giudice, insieme agli altri elementi del caso, come indizio della conoscenza della pretesa; non sostituiscono però l’esame delle specifiche contestazioni ritualmente proposte.
- In Cassazione occorre formulare censure omogenee e specifiche. Per contestare l’omesso esame bisogna individuare un fatto storico, discusso e decisivo, non limitarsi a lamentare che il giudice non abbia considerato tutte le prove.
- Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari per verificare la censura: gli atti rilevanti vanno identificati e riassunti o trascritti nei passaggi essenziali. Il rinvio generico ai fascicoli di merito può comportare l’inammissibilità.
- L’affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista non trasferisce automaticamente su quest’ultimo la responsabilità verso l’Erario. Per ottenere l’esonero dalle sanzioni occorre provare l’imputabilità esclusiva al professionista, la denuncia quando richiesta, la consegna delle somme dovute e una vigilanza effettiva sul mandato; la sola denuncia o l’esito di un procedimento penale non sono sufficienti.
- La motivazione giudiziale non deve essere estesa, ma deve rendere riconoscibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione. In appello, l’eventuale vizio motivazionale della sentenza di primo grado va normalmente corretto decidendo la causa nel merito, non comporta di per sé la nullità con regressione del processo.
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