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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46251/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP (in relazione al reato di indebita compensazione, art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduceva: 1) erronea determinazione della competenza territoriale (contestando la valutazione del Tribunale circa il luogo di consumazione/accertamento del reato), sostenendo che la competenza dovesse essere individuata in base al domicilio/residenza o, in subordine, alla sede dell'Agenzia delle Entrate che aveva segnalato l'ipotesi di reato; 2) violazione di norme processuali per carenza di motivazione sull'esistenza del "periculum in mora" nel provvedimento di sequestro, con la censura che il Tribunale si sarebbe sostituito al GIP integrando una motivazione in origine del tutto assente.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato quanto al secondo motivo e infondato quanto al primo. Sul primo motivo la Corte ha confermato la corretta applicazione delle regole speciali di competenza per i reati tributari (individuazione del luogo di consumazione/accertamento - compresa la valutazione del luogo in cui furono trasmessi gli F24 tramite lo studio della professionista intermediaria). Sul secondo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame con rinvio, perché non è possibile accertare dai frammenti riportati se il GIP abbia del tutto omesso la motivazione sul periculum o se essa fosse soltanto insufficiente; tale accertamento richiede la lettura integrale del provvedimento genetico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione sul "periculum in mora" fondata sull'esigenza anticipatoria dell'ablazione, anche quando la confisca sia prevista come obbligatoria dalla legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑quater

    Il reato contestato (indebita compensazione) è quello disciplinato da questa disposizione; la consumazione collegata alla presentazione dell'ultimo modello F24 rileva ai fini della determinazione del luogo di consumazione.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 (commi 1, 2, 3)

    Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato...

    La disciplina speciale detta un ordine di regole per la competenza nei reati tributari: prima i casi speciali (comma 2 e 3), poi il criterio residuale del luogo di accertamento (comma 1).

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18, comma 1

    Individua, come criterio residuale per la competenza territoriale nei reati tributari, il luogo dell'accertamento del reato (sede dell'ufficio che ha effettivamente valutato gli elementi di violazione).

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Principio generale che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato; applicato in combinato disposto con le norme speciali sui reati tributari.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Regola generale sulla competenza per residenza/domicilio, ma non richiamata dalle norme speciali sui reati tributari e quindi non decisiva nel caso concreto.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento cautelare deve contenere una motivazione che, oltre alla gravità indiziaria, specifichi il periculum in mora quando richiesto dall'esigenza anticipatoria della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; rilevante per valutare la finalità del sequestro (confisca obbligatoria vs facoltativa) ma la Corte ha sottolineato che la qualificazione normativa non esonera l'onere motivazionale relativo al periculum.

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Richiamato nella discussione comparativa sul regime delle misure ablative e cautelari; evidenzia limiti logici nell'esentare l'onere motivazionale sulla base della sola qualificazione normativa della confisca.

  • Sezioni Unite, n. 36959 del 24/6/2021 ("Ellade")

    Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora" ... nessun utile parametro può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria ...

    Principio fondamentale: anche quando la confisca è prevista come obbligatoria, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione sul periculum in mora, rapportata all'esigenza anticipatoria di preservare il bene.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifiche normative (agli artt. 292, 309, 324 c.p.p.) che hanno influito sulla possibilità/obbligo del tribunale del riesame di integrare le motivazioni del provvedimento cautelare; il tribunale può integrare carenze parziali ma non supplire ad una motivazione del tutto assente.

Massime di principio

  • Per i reati tributari la competenza territoriale si determina applicando prima le norme speciali (d.lgs. 74/2000: commi che individuano domicilio fiscale o casi plurimi) e, in mancanza, il criterio del luogo di accertamento; la residenza dell'indagato non è criterio primario se non richiamata espressamente dalla norma speciale.
  • Il "luogo dell'accertamento" va inteso come la sede dell'ufficio che ha effettuato una valutazione effettiva e compiuta degli elementi di violazione, non semplicemente il luogo dove sono pervenuti i dati.
  • Il tribunale del riesame può integrare una motivazione originaria quando questa sia presente ma insufficiente o formulata per relationem; non può invece supplire a una motivazione totalmente assente, perché mancherebbe il sostrato per un regolare contraddittorio.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione sul periculum in mora ancorata all'esigenza anticipatoria di preservare il bene: la qualificazione della confisca come "obbligatoria" non esonera tale obbligo motivazionale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile riesaminare i profili di fatto o i dati probatori che implicano valutazioni di merito; la revisione riguarda profili di legge e di motivazione formale/giuridica.

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