Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10724/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due soggetti condannati in primo e secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del G.u.p. del Tribunale per ricettazione, detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni, con pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa ciascuno. I ricorsi articolavano tre motivi: (1) vizio di motivazione e di valutazione della prova, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su un presunto principio per cui i ricorrenti "non potevano non sapere" della collocazione dell'arma da parte del coimputato, oltre a non avere correttamente considerato le loro dichiarazioni e a essere incorsa in una contraddizione sullo stato dei luoghi; (2) diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando motivazione apparente e contestando la valutazione sfavorevole dei precedenti e del comportamento processuale; (3) diniego della sospensione condizionale della pena, censurando la motivazione relativa alla recidiva/precedente condanna di uno degli imputati e alla personalità dell'altro, con richieste sostanzialmente volte a una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava a una diversa lettura del fatto; che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata, fondata sulle modalità del fatto, sui precedenti e sulla valutazione negativa del comportamento processuale; e che il diniego della sospensione condizionale era correttamente motivato, per uno degli imputati in ragione della precedente condanna e per l'altro in ragione della personalità del condannato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate sulla base delle modalità del fatto, dei precedenti penali e della valutazione complessiva negativa della personalità dell'imputato e del suo comportamento processuale.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata quando la valutazione della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti non consenta di formulare un giudizio prognostico favorevole; per altro imputato, la precedente condanna è stata valorizzata come ostativa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare effettive illogicità o contraddizioni della decisione.
  • Non può essere veicolata in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del merito o delle dichiarazioni rese dalle parti, quando la sentenza di merito abbia spiegato in modo coerente perché tali dichiarazioni siano inattendibili o non univoche.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi concreti come modalità del fatto, precedenti penali e comportamento processuale, purché la motivazione dia conto di tali dati in modo non apparente.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere sorretto dalla valutazione negativa della personalità dell'imputato e dai suoi precedenti, e non è censurabile in cassazione quando il ricorso chieda solo una diversa lettura del materiale fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quale effetto consequenziale, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneUso di atto falsoDetenzione di armiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaArmiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.