Cassazione Civile, Ordinanza n. 37466/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttori)
La controversia
Un gruppo di conduttori di abitazioni ubicate in un complesso residenziale di Roma, originariamente realizzate per esigenze del personale del servizio antincendio dipendente dal Ministero dell'Interno e poi passate all'Agenzia del Demanio e quindi alla società di cartolarizzazione, aveva manifestato più volte la volontà di acquistare gli immobili. Dopo una proposta formale di vendita con indicazione del prezzo, i conduttori contestavano la stima effettuata dall'Agenzia del Demanio, ritenendola errata perché non teneva conto dello stato di degrado degli immobili. Sostenevano di avere maturato, per effetto della prelazione esercitata nelle forme di legge, il diritto al trasferimento della proprietà e chiedevano una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo pagamento di un prezzo da determinarsi secondo il reale valore di mercato. Il ricorso in cassazione ha riguardato esclusivamente il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal TAR Lazio, che aveva ritenuto invece sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva declinato la giurisdizione ordinaria e ha disposto la rimessione delle parti davanti al tribunale ordinario competente in primo grado. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio.
Norme richiamate
La domanda sostanziale era diretta a ottenere una sentenza costitutiva sostitutiva del contratto di trasferimento, in attuazione del diritto di prelazione esercitato; tale tutela è coerente con una posizione di diritto soggettivo.
È la norma che consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria; nel caso ha consentito la riassunzione dinanzi al TAR e la successiva rimessione del conflitto di giurisdizione alle Sezioni Unite.
La Corte esclude che la controversia rientri in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste da questa disposizione o da altre norme speciali.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuare in base alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non la sola formulazione letterale della domanda.
- La presenza, nella vicenda, di contestazioni incidentali su atti o attività della pubblica amministrazione non sposta automaticamente la giurisdizione al giudice amministrativo, se tali contestazioni hanno funzione meramente presupposta rispetto alla tutela principale di un diritto soggettivo.
- Quando la domanda è finalizzata all'accertamento del diritto al trasferimento di un immobile e alla pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., la controversia appartiene al giudice ordinario, salvo che una specifica norma attribuisca la cognizione al giudice amministrativo.
- Se il giudice amministrativo solleva conflitto negativo di giurisdizione e la causa è stata tempestivamente riassunta, le Sezioni Unite possono risolvere il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario e cassando la precedente declinatoria.
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