Cassazione Penale, Sentenza n. 51607/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Montagnese ha chiesto l'equo indennizzo per la privazione della libertà subita dal 18/08/2017 al 09/12/2019 in relazione al reato contestato ex art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) per presunta partecipazione alla "locale di Frauenfeld". Era stato assolto in appello perché il fatto non sussiste (sentenza Corte d'appello Reggio Calabria 9/12/2019, irrevocabile 16/10/2020). La Corte territoriale ha respinto l'istanza di riparazione ritenendo che Montagnese avesse dato causa con dolo o colpa grave alla custodia cautelare, avendo mantenuto rapporti stabili con esponenti della 'ndrangheta, partecipato a rituali e riunioni e svolto funzioni rilevanti nell'ambito della locale, comportamenti che, pur non integrando in definitiva il reato, erano idonei ad indurre la falsa rappresentazione della commissione del reato e a giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva escluso l'equo indennizzo. Ha ritenuto corretta la motivazione territoriale secondo cui la domanda era proposta ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e che sussisteva una causa ostativa perché il comportamento di Montagnese risultava gravemente colposo o, in termini estesi di dottrina giurisprudenziale, idoneo a escludere il diritto all'indennizzo. La Cassazione ha precisato la distinzione tra i rimedi ex art. 314, comma 1 e comma 2, ha richiamato la giurisprudenza sul concetto di colpa grave/dolo e ha affermato che la provenienza delle condotte da territorio estero non esclude la loro rilevanza ai fini della valutazione della colpa grave. Condanna alle spese processuali e rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
Norma contestata in relazione all'apprezzamento della 'integrazione' territoriale della mafia: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 416-bis può applicarsi a articolazioni territoriali solo se il collegamento con la casa madre è esternamente riconoscibile e produce capacità intimidatoria sul territorio
Norma che disciplina l'equo indennizzo per ingiusta privazione della libertà personale. La sentenza distingue l'ambito operativo del comma 1 (ingiustizia sostanziale, proscioglimento perche il fatto non sussiste) e del comma 2 (ingiustizia formale, decisione irrevocabile che attesta l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura) e conferma che la causa ostativa per dolo o colpa grave opera con riferimento al comma 1
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Riferimenti alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; richiamati per spiegare la differenza tra ingiustizia formale e sostanziale e per delimitare i casi in cui il diritto alla riparazione può essere riconosciuto
Sez. U., sent. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010
Stabilisce che la causa ostativa per dolo o colpa grave opera anche quando la misura è stata disposta in difetto delle condizioni di applicabilità (art. 314, comma 2), salvo il caso in cui l'insussistenza ab origine delle condizioni emerga da diversa valutazione degli stessi elementi a disposizione del giudice cautelare
Sez. U., sent. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Sez. U. n. 43 del 13/12/1995
Definizione ampia di dolo ai fini della causa ostativa: comprende anche la condotta consapevole i cui esiti, valutati secondo le regole di esperienza, creano ragionevole allarme sociale e richiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019 (Albanese)
Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019
Orientamento richiamato che distingue i casi in cui una 'locale' estera può esser ritenuta articolazione mafiosa: occorre che il raccordo con la casa madre si manifesti esternamente e produca capacità intimidatoria effettiva, non semplicemente moduli organizzativi interni
Massime di principio
- La differenza tra art. 314 comma 1 e comma 2 cod. proc. pen. è cruciale: un'assoluzione perche il fatto non sussiste (comma 1) non implica automaticamente che la misura fosse illegittima ab origine (comma 2).
- La causa ostativa per dolo o colpa grave può escludere l'indennizzo anche quando la detenzione si conclude con assoluzione, se il comportamento dell'interessato, valutato ex ante, ha collaborato a creare la falsa apparenza della commissione del reato.
- Il mutamento o la diversa evoluzione della giurisprudenza non elimina la rilevanza di condotte macroscopicamente imprudenti o ambigue che, al momento dell'emissione della misura, potevano ragionevolmente giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Le condotte tenute all'estero non sono automaticamente irrilevanti: se l'Italia esercita la giurisdizione, quei comportamenti possono essere valutati ai fini della colpa grave se erano causalmente connessi all'adozione della misura cautelare.
- Nel giudizio di riparazione il tribunale svolge un accertamento autonomo rispetto al giudizio penale di merito e può considerare i fatti accertati o non negati nel processo di cognizione, valutandoli secondo il parametro ex ante e le ordinarie regole di esperienza.
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