Cassazione Civile, Ordinanza n. 07810/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una banca aveva presentato domanda di insinuazione al passivo di un fallimento per due distinti crediti: uno relativo all'esposizione debitoria derivante da strumenti finanziari regolati da un accordo quadro del 30 agosto 2007, e uno relativo al saldo passivo di un conto corrente bancario. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l. fall. rilevando, per il primo credito, l'assenza di data certa del contratto e l'insufficiente specificità dei documenti richiamati per desumere l'esistenza del rapporto; per il secondo, la mancata produzione del contratto di conto corrente nella fase di opposizione e l'impossibilità di verificare la corretta prosecuzione del rapporto e il quantum del credito. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 2704 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la data certa dell'accordo quadro fosse ricavabile da una nota integrativa al bilancio e da una proposta di moratoria recante riconoscimento del debito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando l'affermazione secondo cui non aveva provato l'esatta consistenza del credito e sostenendo di aver depositato documentazione idonea a dimostrare il dettaglio degli strumenti finanziari; 3) ancora violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che il contratto di conto corrente era stato prodotto sin dalla verifica dello stato passivo e che il giudice aveva omesso di considerare l'originale del contratto allegato alla domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo, pur formalmente prospettati come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e una diversa lettura dei documenti, operazione preclusa in cassazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sul nuovo vizio di omesso esame di fatto storico decisivo, osservando che la banca non indicava un fatto storico omesso, ma contestava la valutazione di genericità dei documenti compiuta dal tribunale. Quanto ai motivi fondati sull'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si censuri la valutazione delle prove o si richieda una nuova ricostruzione dei fatti. Nel terzo motivo, inoltre, la banca non aveva specificato come e quando il fatto dedotto fosse stato oggetto di discussione nella fase di opposizione allo stato passivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la curatela non ha svolto difese.
Norme richiamate
La data certa di un contratto non può essere desunta da riferimenti generici a documenti successivi; occorre che dagli atti richiamati emerga in modo specifico e certo il rapporto dedotto.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia posto la prova a carico della parte sbagliata; non ricorre quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare il mero omesso o errato esame di elementi istruttori o una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e la sede processuale in cui è stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Devono essere rispettati gli oneri di specifica produzione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso.
art. 98 legge fall.
L'opposizione allo stato passivo è il rimedio utilizzato per contestare il diniego di ammissione del credito fallimentare.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico principale o secondario, decisivo e specificamente indicato; non è ammissibile trasformare tale motivo in una richiesta di rivalutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia invertito l'onere probatorio tra le parti; non sussiste se la censura investe la valutazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità e sufficienza delle prove prodotte.
- La data certa di un contratto o di un accordo non può essere ricavata da riferimenti vaghi o generici in documenti successivi, ma richiede una menzione specifica e inequivoca del rapporto negoziale.
- In sede di legittimità, chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare anche dove e quando quel fatto sia stato introdotto e discusso nel giudizio di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07748/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2023 del 17/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →