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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18183/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, contestando: (1) mancata valorizzazione delle dichiarazioni collaborative rese dall'Aleo, che avrebbero fornito elementi nuovi (es. chiarimenti sulla genesi di una rapina e ruoli di altri indagati, tensioni con altro gruppo criminale, reazione di dissociazione ripresa da videosorveglianza, agire a volto scoperto); (2) omissione di valutare la rottura del vincolo con l'ambiente criminale, lo status di incensurato, la natura isolata dei fatti, il ruolo gregario e la possibilità di una prognosi individualizzata che avrebbe potuto giustificare misure meno afflittive; (3) nullità del provvedimento impugnato per redazione manoscritta illeggibile e quindi carente di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili nella parte in cui chiedevano una rivalutazione di merito della capacità dimostrativa delle prove: la Corte ha ricordato che non può riesaminare la valutazione probatoria del giudice di merito se non sono indicate fratture logiche manifeste del percorso motivazionale. Il Tribunale per il riesame aveva motivato che le dichiarazioni dell'Aleo, rese in un quadro probatorio già solido e contraddette da altre confessioni, erano funzionali ad attenuare responsabilità ma non idonee a eliminare il pericolo cautelare, stante l'inserimento dell'imputato in contesti associativi pericolosi, la gravità e la modalità esecutiva dei reati e la pianificazione di nuovi obiettivi criminali; per tali ragioni la custodia in carcere era ritenuta l'unica misura idonea. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato il principio per cui l'intellegibilità di provvedimenti manoscritti va valutata concretamente e che la tempestiva impugnazione con censure specifiche dimostra che la parte ha compreso il contenuto; in ogni caso eventuale carenza può essere integrata dal giudice dell'impugnazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p. per la notifica al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della valutazione della prova nel processo cautelare: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della capacità dimostrativa degli elementi probatori senza mostrare fratture logiche manifeste nella motivazione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Invocato unitamente all'art. 274 in tema di esigenze cautelari e motivazione del giudice del riesame; sottolinea l'obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per giustificare la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente cui è stato rigettato il ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dal provvedimento non consegue la rimessione in libertà, affinché si compiano gli adempimenti consequenziali

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito della prova: i ricorsi che pongono una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi probatori sono spesso inammissibili se non indicano contraddizioni logiche manifeste nella motivazione del giudice di merito
  • Le dichiarazioni collaborative del detenuto vanno valutate nel contesto complessivo del quadro probatorio: se risultano contraddette o inserite in un quadro che mostra pericolosità sociale e pianificazione di nuovi reati, possono non essere ritenute idonee a escludere le esigenze cautelari
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive è importante produrre elementi che dimostrino concretamente la cessazione del pericolo (es. rottura stabile e dimostrabile dei legami con l'ambiente criminale, concreto ruolo marginale nell'associazione, elementi di personalità e contesto che consentano prognosi favorevole e misure di contenimento efficaci)
  • Un provvedimento manoscritto non è automaticamente nullo per la sola grafia difficile: l'intellegibilità va valutata concretamente, e la tempestiva impugnazione con censure specifiche è indice che la parte ha compreso il contenuto; in ogni caso eventuali carenze di motivazione possono essere integrate dal giudice dell'impugnazione
  • Chi propone ricorso e lo perde può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se la decisione non comporta la liberazione, va informato il direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge

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