Cassazione Civile, Ordinanza n. 17031/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria del 13 febbraio 2015 relativo a una pluralità di cartelle di pagamento, deducendo di avere chiesto la rateazione di alcune somme e che parte dei crediti sottesi non aveva natura tributaria. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e aveva annullato l’atto per i crediti tributari; l’appello dell’agente della riscossione era stato rigettato con l’affermazione che, pur essendo la rateazione incompatibile con il divieto assoluto di iscrizione ipotecaria, l’agente avrebbe dovuto giustificare in giudizio le ragioni di pericolo e pregiudizio per la riscossione che rendevano necessario il ricorso all’ipoteca. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, per il solo credito tributario, l’esigenza cautelare è connaturata alla riscossione e che non gravava su di essa l’onere di allegare e provare uno specifico pericolo. Ha inoltre evidenziato che la rateazione riguardava solo alcune cartelle e che, per altre, vi era decadenza dalla dilazione. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che la doglianza in realtà investisse un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., e ne ha comunque chiesto il rigetto; successivamente ha allegato la cancellazione dell’ipoteca e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere perché invocata solo da una parte e sulla base di un dato non univoco. Ha ritenuto ammissibile il motivo dell’Agenzia, qualificandolo come violazione di legge e non come censura di omesso esame di un fatto. Nel merito ha accolto il ricorso, ma con una motivazione giuridica in parte diversa da quella prospettata dall’Agenzia: ha affermato che, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 è consentita solo dopo il rigetto dell’istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, e che tali circostanze devono esistere al momento dell’iscrizione; se non risultano indicate nell’avviso, possono essere comunque dedotte e provate nel giudizio tributario. Poiché la sentenza impugnata non aveva verificato l’esito dell’istanza di rateazione, ma si era limitata a richiedere una giustificazione in termini di pericolo per la riscossione, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura è stata qualificata come violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la doglianza che investe l'omesso esame di un fatto decisivo sarebbe inammissibile nel caso di sentenza d'appello che conferma quella di primo grado, per effetto dell'art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
preclude il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado
art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602 del 1973
"a seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:….b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione"
in pendenza di richiesta di rateazione non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche; la limitazione opera fino al rigetto dell'istanza o alla decadenza dalla dilazione
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
l'iscrizione ipotecaria sui crediti tributari può essere eseguita solo dopo il rigetto della richiesta di rateizzazione o la decadenza dalla dilazione
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
la legittimità dell'ipoteca va verificata sulla base dell'esistenza, al momento dell'iscrizione, del rigetto della rateazione o della decadenza
art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973
insieme all'art. 77 disciplina la sequenza rateazione/rigetto o decadenza e iscrizione ipotecaria
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
viene richiamato quale disposizione del sistema della dilazione dei pagamenti
art. 19, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
la decadenza dalla dilazione rileva come presupposto per tornare a procedere all'iscrizione ipotecaria
Massime di principio
- In tema di riscossione coattiva dei crediti tributari, la presentazione di un'istanza di rateazione sospende la possibilità di iscrivere nuove ipoteche fino al rigetto dell'istanza o alla decadenza dalla dilazione.
- La legittimità dell'iscrizione ipotecaria deve essere valutata con riferimento ai presupposti esistenti al momento dell'iscrizione; se il rigetto della rateazione o la decadenza non risultano dall'atto, tali circostanze possono essere allegate e provate nel giudizio di impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia la violazione di una norma di diritto, il motivo è ammissibile anche se la parte ricorrente prospetta in modo improprio la questione come vizio motivazionale.
- La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una diversa ragione giuridica rispetto a quella espressamente formulata, purché la decisione resti ancorata ai fatti come allegati dalle parti e non introduca d'ufficio nuove domande o eccezioni in senso stretto.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di una sola allegazione di parte e di un dato equivoco, se non risulta la concorde e certa sopravvenuta eliminazione dell'interesse alla decisione.
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