Cassazione Civile, Ordinanza n. 09213/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La concessionaria della riscossione aveva insinuato al passivo crediti per contributi, interessi, aggio e spese di notifica. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte i crediti contributivi, dichiarando prescritti gli altri in accoglimento dell'eccezione del curatore, ed aveva escluso i crediti per interessi, aggio e spese per difetto di prova dell'attività svolta. L'opposizione allo stato passivo era stata dichiarata inammissibile dal tribunale. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 2938 c.c. e dell'art. 99 l. fall., sostenendo che la prescrizione non poteva essere rilevata d'ufficio in assenza di costituzione del curatore e che l'eccezione doveva essere riproposta con memoria; (2) ulteriore violazione dell'art. 99 l. fall. per non avere il tribunale considerato la prescrizione come eccezione non devolvibile senza rituale riproposizione; (3) omesso esame di fatti decisivi, assumendo di aver prodotto documentazione idonea a provare sia l'interruzione della prescrizione mediante notifiche di cartelle, avvisi e intimazioni, sia l'ammontare dei crediti per interessi, aggio e spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il tribunale non aveva rilevato d'ufficio la prescrizione, ma aveva semplicemente respinto la deduzione della ricorrente secondo cui la prescrizione non era maturata per effetto di atti interruttivi. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il tribunale aveva fondato la decisione, prima ancora che sulla mancanza di prova, sul difetto di specifica allegazione circa la valenza probatoria dei documenti prodotti e sulla mancata indicazione dei crediti cui ciascun atto interruttivo si riferiva, oltre che sull'assenza di allegazioni sull'ammontare dei crediti accessori. La Corte ha inoltre osservato che la censura era generica e non rispettava gli oneri di specificità del ricorso per cassazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la mancata costituzione del fallimento intimato; è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità del rilievo officioso della prescrizione; la Corte ha però chiarito che nel caso concreto il tribunale non aveva accolto d'ufficio l'eccezione di prescrizione, ma aveva respinto la prova dell'interruzione dedotta dalla parte.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'onere di riproposizione tramite memoria riguarda le nuove eccezioni dei resistenti, ossia quelle non già esaminate dal giudice delegato e non già oggetto di motivo di opposizione.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
La censura per omesso esame non può essere formulata in modo generico: il ricorrente deve indicare con precisione i crediti controversi, i documenti rilevanti e i fatti decisivi da essi emergenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la disciplina dell'art. 99 l. fall. sull'onere di allegazione e sulle eccezioni dei resistenti non consente di rimettere in discussione in modo generico questioni già oggetto di esame nella fase sommaria: il resistente deve riproporre solo le nuove eccezioni non esaminabili d'ufficio e non già devolute con l'opposizione.
- L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base di elementi ritualmente acquisiti; tuttavia la parte che vi fa affidamento deve allegare in modo specifico quali atti interruttivi si riferiscano a quali crediti, consentendo al giudice la verifica della loro efficacia.
- In sede di opposizione allo stato passivo, la mera produzione indistinta di documenti non assolve l'onere di allegazione quando non sia chiarito quale sia la loro precisa rilevanza probatoria rispetto ai singoli crediti contestati.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la doglianza che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limiti ad affermazioni generiche senza indicare puntualmente i fatti decisivi trascurati e i documenti da cui essi emergono.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09196/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09197/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09199/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09201/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →