Sentenza n. 204/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione a - dell'autorizzazione paesaggistica n. 3 del 06.05.2025 (prot. n. 7425), nella parte in cui il Comune di Positano ha previsto "il montaggio temporaneo una tantum delle opere in premessa evidenziate" ovvero della prevista piscina stagionale smontabile; b - ove e per quanto occorra, della proposta di provvedimento del Responsabile in Materia Paesaggistica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale che autorizzava il montaggio della piscina smontabile soltanto una tantum per l’estate 2025, anziché con carattere stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (società interessata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica comunale nella parte in cui limitava l’installazione della piscina smontabile a un solo montaggio, con obbligo di rimozione entro il 30 settembre 2025. La domanda originaria riguardava una piscina di carattere stagionale e temporaneo, costituita da una vasca in tela di plastica e da una struttura in metallo e legno. Sono stati dedotti sette motivi: violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto; difformità dell’autorizzazione rispetto al parere tacitamente favorevole della Soprintendenza; violazione dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio per avere fondato la decisione su considerazioni urbanistico-edilizie anziché paesaggistiche; contraddittorietà rispetto al parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio; difetto di motivazione circa la prescrizione del carattere una tantum e circa la diversa compatibilità paesaggistica tra una piscina smontabile stagionale e una piscina smontabile installata una sola volta; difetto di motivazione e di istruttoria sulle caratteristiche morfologiche, dimensionali e strutturali dell’intervento; illegittimità dei rilievi posti a fondamento della prescrizione. Il Ministero della Cultura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che non erano stati impugnati atti della Soprintendenza. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione del Ministero della Cultura e ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, disponendone l’estromissione dal processo, poiché l’impugnazione riguardava esclusivamente l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Positano e non un atto della Soprintendenza. Nel merito, il quinto motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. Il Collegio ha rilevato l’incomprensibilità e l’incoerenza logica della motivazione dell’autorizzazione: il provvedimento richiamava la natura stagionale della piscina per affermare la necessità del permesso di costruire, ma al contempo autorizzava, in via equitativa, l’installazione una tantum per esigenze contingenti, senza spiegare per quali ragioni paesaggistiche la piscina stagionale fosse incompatibile con i valori tutelati e quella installata una sola volta fosse invece compatibile. L’autorizzazione è stata pertanto annullata per difetto di motivazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
L’autorizzazione paesaggistica deve essere sorretta da valutazioni propriamente paesaggistiche, non da considerazioni esclusivamente urbanistico-edilizie; nel caso concreto, tuttavia, la decisione è stata definita sulla base del difetto di motivazione.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, ma il TAR non ha esaminato il motivo perché ha accolto il quinto motivo, ritenuto fondato e assorbente.
Massime di principio
- Un’autorizzazione paesaggistica che ammetta un intervento temporaneo soltanto una tantum, invece che con carattere stagionale, deve spiegare in modo logico e coerente per quali ragioni la diversa durata o reiterabilità dell’installazione incida sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati.
- Non è sufficiente motivare una limitazione temporale dell’autorizzazione paesaggistica richiamando esigenze contingenti del richiedente, i tempi necessari per eventuali soluzioni progettuali alternative o la qualificazione edilizia dell’opera: occorre esplicitare il concreto rapporto tra la prescrizione e la tutela paesaggistica.
- È illogica la motivazione che, da un lato, valorizzi la natura stagionale e ricorrente dell’opera per ricondurla a un regime edilizio più rigoroso e, dall’altro, autorizzi la medesima opera una sola volta senza indicare perché la reiterazione stagionale sarebbe incompatibile con il paesaggio.
- Quando l’impugnazione riguarda esclusivamente un’autorizzazione paesaggistica comunale e non atti della Soprintendenza, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza non sono legittimati passivamente rispetto alla domanda di annullamento di quell’atto comunale.
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