Sentenza del 26/04/2017 n. 353 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 - Notifica cartella di pagamento - Omessa previa comunicazione esito controllo automatico - Necessità - Non sussiste Riscossione - Cartella di pagamento - Slittamento termini di notifica per legislazione post sisma - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella derivante dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, sostenendo, da un lato, che la cartella fosse nulla per la mancata preventiva comunicazione dell'esito del controllo automatico e, dall'altro, che fosse stata notificata oltre i termini ordinari. La controversia riguardava anche l'applicazione dello slittamento dei termini previsto dalla legislazione emergenziale successiva al sisma.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'omessa comunicazione dell'esito del controllo automatico non determina, di per sé, la nullità della cartella, poiché la legge non prevede espressamente tale sanzione. È stato inoltre ritenuto applicabile lo slittamento dei termini: poiché il termine per presentare la dichiarazione UNICO 2011, relativa al periodo d'imposta 2010, era stato differito di un anno dalla normativa post sisma, anche il termine per notificare la conseguente cartella doveva essere posticipato dello stesso periodo. La cartella è quindi risultata notificata tempestivamente.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo non comporta automaticamente la nullità della cartella, in assenza di una specifica previsione legislativa.
Legislazione emergenziale post sisma
Il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione comporta, secondo la sentenza, un corrispondente differimento del termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da quella dichiarazione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'esito di un controllo automatizzato non rende automaticamente nulla la cartella: occorre verificare se una norma stabilisca espressamente tale conseguenza o se sia stato concretamente leso il diritto di difesa.
- Per valutare la tempestività di una cartella, il termine ordinario deve essere coordinato con eventuali proroghe o sospensioni normative applicabili alla dichiarazione di riferimento.
- Quando una legge differisce il termine per presentare una dichiarazione, tale differimento può incidere anche sui termini successivi di liquidazione e riscossione, purché vi sia un collegamento con la specifica dichiarazione interessata.
- La validità della cartella deve essere valutata distinguendo tra vizi formali, che producono nullità solo nei casi previsti dalla legge, e questioni di tempestività, da calcolare considerando tutte le proroghe normative applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 apr 2017Sentenza del 26/04/2017 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 26 apr 2017Sentenza del 26/04/2017 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 26 apr 2017Sentenza del 26/04/2017 n. 302 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 apr 2017Sentenza del 26/04/2017 n. 10239 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 apr 2017Sentenza del 26/04/2017 n. 10255 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 apr 2017Sentenza del 26/04/2017 n. 10257 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →