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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 353 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 - Notifica cartella di pagamento - Omessa previa comunicazione esito controllo automatico - Necessità - Non sussiste Riscossione - Cartella di pagamento - Slittamento termini di notifica per legislazione post sisma - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella derivante dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, sostenendo, da un lato, che la cartella fosse nulla per la mancata preventiva comunicazione dell'esito del controllo automatico e, dall'altro, che fosse stata notificata oltre i termini ordinari. La controversia riguardava anche l'applicazione dello slittamento dei termini previsto dalla legislazione emergenziale successiva al sisma.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'omessa comunicazione dell'esito del controllo automatico non determina, di per sé, la nullità della cartella, poiché la legge non prevede espressamente tale sanzione. È stato inoltre ritenuto applicabile lo slittamento dei termini: poiché il termine per presentare la dichiarazione UNICO 2011, relativa al periodo d'imposta 2010, era stato differito di un anno dalla normativa post sisma, anche il termine per notificare la conseguente cartella doveva essere posticipato dello stesso periodo. La cartella è quindi risultata notificata tempestivamente.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La mancata comunicazione preventiva dell'esito del controllo non comporta automaticamente la nullità della cartella, in assenza di una specifica previsione legislativa.

  • Legislazione emergenziale post sisma

    Il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione comporta, secondo la sentenza, un corrispondente differimento del termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da quella dichiarazione.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione dell'esito di un controllo automatizzato non rende automaticamente nulla la cartella: occorre verificare se una norma stabilisca espressamente tale conseguenza o se sia stato concretamente leso il diritto di difesa.
  • Per valutare la tempestività di una cartella, il termine ordinario deve essere coordinato con eventuali proroghe o sospensioni normative applicabili alla dichiarazione di riferimento.
  • Quando una legge differisce il termine per presentare una dichiarazione, tale differimento può incidere anche sui termini successivi di liquidazione e riscossione, purché vi sia un collegamento con la specifica dichiarazione interessata.
  • La validità della cartella deve essere valutata distinguendo tra vizi formali, che producono nullità solo nei casi previsti dalla legge, e questioni di tempestività, da calcolare considerando tutte le proroghe normative applicabili.

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