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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33681/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo: (1) violazione di legge (artt. 110 e 314 cod. pen.) e contraddittorietà della motivazione sulla nozione di "disponibilità" delle somme contestate, deducendo che nella sostanza l'imputazione è stata modificata rispetto all'accusa originaria (espunzione della maggior parte delle voci), che le somme erano rimborsi o anticipi autorizzati tramite procedure (carte "Genius") e che non esiste prova della disponibilità autonoma del denaro; in subordine si contesta la necessità della prova del concorso , rilevando l'assoluzione del capogruppo e l'assenza di poteri dispositivi in capo al singolo consigliere. (2) Mancata, contraddittoria o illogica motivazione rispetto all'elemento soggettivo: si agita la circostanza che il ricorrente aveva interlocuzioni con la segretaria e il capogruppo e che aveva restituito spontaneamente somme dopo che ne apprese l'esistenza dai media, quale indice di superficialità e non di dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati: molte questioni erano precluse per giudicato/parziale annullamento con rinvio (art. 627 c.p.p.) o esorbitavano dal perimetro del rinvio. La Corte ha ritenuto corretta la verifica compiuta dalla Corte d'appello relativamente alle "spese minute": dopo esame della documentazione bancaria e delle transazioni effettuate con la carta "Genius" intestata al ricorrente, sono stati esclusi gli esborsi riconducibili anche astrattamente all'attività istituzionale e sono rimasti otto pagamenti qualificati come manifestamente personali (abiti intimi, profumeria, parrucchiere, ecc.) per i quali è stata riconosciuta la disponibilità e il dolo di peculato. La Corte ha inoltre affermato che la semplice mancata conservazione dei giustificativi non comporta automaticamente responsabilità penale, ma che nel caso concreto esistevano elementi aliunde (movimenti e utilizzi della carta) idonei a provare l'illegittima destinazione dei fondi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma sul peculato: la Corte ha richiamato che per la configurazione è necessaria la disponibilità del denaro pubblico e il dolo di appropriazione; la disponibilità può desumersi dall'uso di una carta "Genius" nominativa alimentata con bonifici del gruppo e dall'effettuazione di spese chiaramente personali

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha valutato che, anche ove non si volesse ritenere la disponibilità autonoma del singolo consigliere, sarebbe stata possibile una responsabilità concorsuale per chi abbia consapevolmente contribuito al meccanismo di mala gestio

  • art. 323-bis cod. pen.

    Norma richiamata nella sentenza di merito come circostanza riconosciuta (menzionata nello svolgimento della vicenda processuale)

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Preclusione delle materie già decise nel precedente giudizio di legittimità: la Corte segnala che alcune questioni erano già state decise dal precedente annullamento con rinvio e, pertanto, non potevano essere riproposte in cassazione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Disciplina del rito scritto (trattazione scritta): la Corte ha proceduto con trattazione scritta per tardività della istanza di discussione orale, richiamando i termini e la sospensione feriale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e a sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • Per il reato di peculato è cruciale dimostrare la disponibilità effettiva e personale del denaro pubblico; la mera mancanza di giustificativi non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità penale salvo che vi siano elementi aliunde che colleghino i prelevamenti o le transazioni all'uso personale.
  • Se i fondi sono accreditati su strumenti nominativi (es. carta intestata) e utilizzati per pagamenti identificabili a favore del pubblico ufficiale, ciò può costituire prova della disponibilità e consentire la ricostruzione del dolo.
  • La restituzione spontanea di somme dopo l'emersione di indagini o notizie non esclude automaticamente il dolo: può essere valutata in concreto, ma non neutralizza la responsabilità se risultano condotte reiterate e spese manifestamente personali.
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato ai punti indicati dalla cassazione: non è consentito rimettere in discussione questioni già definite o esorbire dal perimetro del rinvio; in cassazione sono inammissibili motivi che ripropongono questioni precluse o che risultano generici.
  • L'errore circa i poteri amministrativi o la presunta autorizzazione non esclude automaticamente il dolo nel peculato: l'errore sulla legge o sulle regole amministrative non integra di norma un errore di fatto idoneo a escludere la coscienza e volontà dell'appropriazione.

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