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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08340/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con unico motivo: erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. per aver ritenuto la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Il ricorrente sosteneva che i precedenti penali utili fossero per reati di falso risalenti a circa quindici anni prima e che, non essendovi reati della stessa indole nei cinque anni antecedenti, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere soltanto la recidiva semplice, da valorizzare in modo subvalente nel confronto con le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: l'art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva reiterata) richiede precedenti condanne per delitti non colposi e non impone che si tratti di reati della stessa indole né che il nuovo fatto sia commesso entro cinque anni dalla precedente condanna; l'art. 99, comma 2, n.2, cod. pen. disciplina la recidiva infraquinquennale subordinandola alla commissione del nuovo delitto entro cinque anni dalla condanna precedente; l'art. 99, comma 2, n.1, cod. pen. definisce la recidiva specifica quando vi siano condanne per reati della stessa indole ma non richiede un termine quinquennale. Ha inoltre ribadito che la recidiva presuppone la definitività delle precedenti condanne prima della commissione del nuovo fatto. Nel caso concreto la Corte di appello aveva correttamente constatato tutti i presupposti: numerose condanne passate in giudicato prima del 18/03/2019 (compresi tre passaggi in giudicato entro i cinque anni precedenti), condanne per reati della stessa indole anche se anteriori a cinque anni, e dunque integrata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Conseguentemente è stata confermata la condanna a 2 anni e 5 mesi di reclusione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte ha interpretato le diverse lettere del comma 2 e il comma 4: la recidiva specifica (n.1) richiede reati della stessa indole ma non un termine quinquennale; la recidiva infraquinquennale (n.2) richiede che il nuovo delitto sia commesso entro cinque anni dalla condanna precedente; la recidiva reiterata (comma 4) presuppone precedenti condanne per delitti non colposi senza richiedere identità di indole o termine quinquennale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma del reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la Corte ha confermato la condanna per il fatto commesso il 18/03/2019.

Massime di principio

  • La recidiva specifica può essere applicata anche se le condanne precedenti per reati della stessa indole risalgono a oltre cinque anni: il requisito temporale non è obbligatorio per la specificità, ma è rilevante per la qualificazione infraquinquennale.
  • La recidiva infraquinquennale richiede che il nuovo reato sia commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna; la verifica delle date di irrevocabilità è cruciale.
  • La recidiva reiterata (comma 4) richiede precedenti condanne per delitti non colposi passate in giudicato prima del nuovo fatto, senza necessità che siano della stessa indole o entro un termine quinquennale.
  • La recidiva può essere applicata solo se le precedenti condanne risultano definitive prima della commissione del nuovo reato, poiché il reo deve poter conoscere le conseguenze penali pregresse.
  • Nelle impugnazioni va sempre documentata con precisione la natura dei precedenti e le date di passaggio in giudicato: contestare la qualificazione della recidiva senza provare l'errore sulle date o sulla natura dei reati è difficilmente efficace.
  • Anche quando sono presenti attenuanti generiche, la qualificazione della recidiva (semplice, specifica, reiterata, infraquinquennale) incide sul bilanciamento delle circostanze e può portare al mantenimento di aggravamenti nonostante le attenuanti.

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