Cassazione Penale, Ordinanza n. 12997/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva escluso la presenza di elementi positivi idonei a fondare la concessione delle attenuanti generiche e, ai fini della pena, aveva valorizzato i precedenti penali e la consapevolezza degli obblighi violati. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e si chiedeva l'applicazione di una pena più mite. La censura è stata ritenuta meramente rivalutativa e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva espresso un giudizio di fatto sulle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, fondato su ragioni preponderanti e motivato in modo congruo e non contraddittorio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sussistenza delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; può essere esclusa con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di ciascun fattore attenuante dedotto dalla difesa, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice sia congrua, non contraddittoria e ancorata a elementi rilevanti del caso concreto.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto o una richiesta di pena più lieve, poiché tale censura è meramente rivalutativa e non integra un vizio deducibile in sede di legittimità.
- È inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito abbia già spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti e della determinazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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